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Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti part -time

Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi erogatiai sensi dell’art. 12 L. R. 21/2002

Articolo 1

Ambito di applicazione oggettivo

1. Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell’art. 12 della Legge

21/2002 e dell’art. 13 della Legge 390/1991 e del D.P.C.M. 9 aprile 2001,

disciplina l’assegnazione a studenti di incarichi di collaborazione a tempo

parziale in attività connesse ai servizi resi dall’A.DI.S.U. di Benevento -

Università degli Studi del Sannio.

2. Il rapporto di collaborazione consiste in un’attività di 150 ore. L’orario

giornaliero non deve comunque superare il normale orario di servizio della

struttura assegnataria.

3. A ciascuno studente non può essere assegnato più di un incarico di

collaborazione part-time nello stesso anno. Le strutture presso le quali

vengono svolti gli incarichi dovranno mediare fra le proprie esigenze e quelle

didattiche e di studio degli studenti in modo che l’incarico interferisca il meno

possibile con le stesse nell’ottica della Legge 390/1991.

 

 

 

Articolo 2

Ambito di applicazione soggettivo

1. Possono essere assegnatari delle collaborazioni gli studenti che abbiano

fatto domanda, iscritti all’Università degli Studi del Sannio, in corso o al 1°

anno fuori corso, a Corsi di Laurea, Corsi di Laurea specialistica, Corsi di

Laurea Magistrale o di Diploma Universitario che, nel corso della carriera, non

si siano trovati nella condizione di fuori corso o ripetenti per più di una volta

nell’intera carriera universitaria, relativa quindi anche a precedenti iscrizioni a

Corsi diversi dall’attuale, e studenti del Conservatorio Musicale di Benevento

“N. Sala”, iscritti almeno al secondo anno e che abbiano superato, alla data

fissata nel bando, non meno dei 2/5 dei crediti previsti dal piano di studio

prescelto con riferimento all’anno accademico precedente a quello nel quale è

indetta la selezione e che si trovino nelle condizioni economiche indicate nel

bando di selezione.

2. Tra gli studenti che presentano tali requisiti, il beneficio viene attribuito in

via prioritaria agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse

dall’A.DI.S.U.- Università degli Studi del Sannio.

3. I richiedenti di cui sopra vengono inseriti in una graduatoria elaborata

secondo i criteri di cui al successivo art. 4.

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Articolo 3

Bando e risorse finanziarie

1. L’assegnazione delle collaborazioni di cui all’art. 1 avviene, a seguito di

selezione pubblica, nei limiti delle somme disponibili nello specifico capitolo del

bilancio dell’Azienda.

2. Il Consiglio di Amministrazione affida al Direttore Amministrativo la

determinazione, nel corpo del bando dallo stesso adottato, dell’ammontare del

corrispettivo orario, in un valore compreso tra i 6 (sei) euro ed i 10 (dieci)

euro, ed anche la determinazione della percentuale di riparto delle

collaborazioni de quibus tra gli studenti dell’Università degli Studi del Sannio

(non meno dell’80%) e gli Studenti del Conservatorio Musicale di Benevento

“N. Sala”.

3. La selezione avverrà in base a criteri di merito e reddito, nonché in base ad

ulteriori criteri indicati nel bando.

4. Il bando viene pubblicato sul sito web aziendale e affisso all’Albo

dell’A.DI.S.U. di Benevento - Università degli Studi del Sannio.

Articolo 4

Formazione della graduatoria

1. Successivamente all’approvazione del bando, il Direttore Amministrativo ha

facoltà di nominare una commissione per l’esame e la selezione delle domande

pervenute.

2. La graduatoria degli aventi titolo alle collaborazioni sarà predisposta e

formulata secondo i criteri di merito e reddito di cui all’art. 4 comma 1 lettera

a) della Legge 390/1991.

3. Agli studenti con disabilità maggiore del 66% è attribuito un punteggio

aggiuntivo da quantificare in sede di predisposizione del bando.

4. Dei lavori e della graduatoria elaborata dalla commissione de qua, il

Direttore Amministrativo prenderà atto con proprio provvedimento.

5. La graduatoria viene pubblicata sul sito web dell’A.DI.S.U. di Benevento -

Università degli Studi del Sannio e affissa all’Albo A.DI.S.U..

Articolo 5

Attribuzione delle collaborazioni

1. Gli studenti vengono incaricati della collaborazione in ordine di graduatoria.

2. Lo studente non dovrà, al momento del conferimento e per tutto il periodo

dell’incarico, aver instaurato con terzi rapporto di lavoro subordinato, né dovrà

usufruire, per l’anno accademico di riferimento, di borse di studio concesse

dall’A.DI.S.U.-Università degli Studi del Sannio, né dei prestiti d’onore, né di

altra borsa, da chiunque concessa, ad eccezione di eventuali borse o premi di

studio concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito, né risultare

vincitore, per lo stesso anno accademico, del concorso bandito dall’Università

degli Studi del Sannio per la collaborazione part-time.

3. Nel caso si rendano disponibili collaborazioni per rinuncia (ad attività già

iniziata), revoca o nei casi di risoluzione di cui all’art. 9, si scorre la graduatoria

stessa per la sostituzione, salvo che nel frattempo sia uscita una nuova

graduatoria.

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4. Gli studenti incaricati della collaborazione devono stipulare il contratto di

collaborazione.

5. Dalle forme di collaborazione è escluso l’affidamento di compiti che

implichino l’assunzione di responsabilità amministrativa.

6. Il collaboratore, con la stipula del contratto, acquisisce il ruolo di incaricato

al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03.

7. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro

subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

8. Il pagamento della collaborazione avviene in un’unica soluzione al termine

della collaborazione. Il corrispettivo è esente da imposta locale sui redditi e da

quella sul reddito delle persone fisiche. Le ore di assenza, salvo eventuale

recupero, non verranno retribuite.

Articolo 6

Obblighi dello studente

1.Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nel

contratto di assegnazione, con diligenza, osservando l’orario di servizio e

secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura presso cui svolge

l’attività.

2. Lo studente deve annotare le ore effettuate su apposito registro messo a

sua disposizione e controfirmato dal responsabile della struttura presso la

quale presta la collaborazione.

Articolo 7

Obblighi dell’ADISU

1. L’A.DI.S.U. s’impegna a:

- rispettare gli obblighi contrattuali e quelli assicurativi contro infortuni;

- vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione e, in caso di grave

inadempimento degli obblighi contrattuali, procedere alla risoluzione del

contratto;

- compiere, al termine di ciascun anno, ai sensi dell’art. 13/3 lett. d) Legge

390/91, una valutazione sull’attività svolta da ciascun percettore dei compensi

e sull’efficacia dei servizi resi.

Articolo 8

Cause di rinvio o di sospensione del rapporto di collaborazione

1. L’inizio dell’attività di collaborazione è rinviato ovvero l’attività può essere

sospesa per malattia dello studente. In tal caso lo studente dovrà presentare o

far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione,

allegando un certificato medico comprovante l’infermità e la durata della

stessa.

2. Lo studente perde il diritto allo svolgimento dell’incarico, se dopo la

domanda, ma prima dell’emanazione della graduatoria, consegua la laurea

specialistica/magistrale o di primo livello salvo, in quest’ultimo caso, dichiari

prima del conseguimento del suddetto titolo di volersi iscrivere ad un corso di

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laurea specialistica/magistrale dell’Università del Sannio. Il rapporto di

collaborazione rimarrà sospeso fino al rinnovo dell’iscrizione per la laurea

specialistica che comunque dovrà effettuarsi entro tre mesi dal conseguimento

della laurea triennale pena la decadenza della collaborazione.

Articolo 9

Cause di risoluzione del rapporto di collaborazione

1. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per:

- rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria;

- conseguimento del titolo accademico salvo la previsione dell’art. 8 comma 2,

nel qual caso la decadenza è subordinata alla mancata dichiarazione di volersi

iscrivere ad un corso di laurea specialistica dell’Ateneo, alla mancata ripresa

dell’incarico oltre 10 gg. dalla data di iscrizione alla laurea specialistica e alla

mancata iscrizione alla laurea specialistica entro tre mesi dal conseguimento

della laurea triennale;

- irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi

dell’ammonizione;

- consenso delle parti;

- impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti.

2. Nell’ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota del

compenso corrispondente alla parte di collaborazione prestata.

Articolo 10

Accertamenti e sanzioni

1. L’A.DI.S.U. ha facoltà di controllare la veridicità delle autocertificazioni

prodotte e di applicare le sanzioni previste dall’art. 23 della Legge 390/1991,

salva in ogni caso la trasmissione agli organi giudiziari (ex art.76 DPR

445/2000) per i fatti costituenti reato.

Articolo 11

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa

emanata dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania in materia

Approvato dal C.d.A. nella seduta del 14/05/2010 verbale n. 7

 

 
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