Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti part -time
Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi erogatiai sensi dell’art. 12 L. R. 21/2002
Articolo 1 Ambito di applicazione oggettivo 1. Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell’art. 12 della Legge 21/2002 e dell’art. 13 della Legge 390/1991 e del D.P.C.M. 9 aprile 2001, disciplina l’assegnazione a studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale in attività connesse ai servizi resi dall’A.DI.S.U. di Benevento - Università degli Studi del Sannio. 2. Il rapporto di collaborazione consiste in un’attività di 150 ore. L’orario giornaliero non deve comunque superare il normale orario di servizio della struttura assegnataria. 3. A ciascuno studente non può essere assegnato più di un incarico di collaborazione part-time nello stesso anno. Le strutture presso le quali vengono svolti gli incarichi dovranno mediare fra le proprie esigenze e quelle didattiche e di studio degli studenti in modo che l’incarico interferisca il meno
Articolo 2
Ambito di applicazione soggettivo
1. Possono essere assegnatari delle collaborazioni gli studenti che abbiano
fatto domanda, iscritti all’Università degli Studi del Sannio, in corso o al 1°
anno fuori corso, a Corsi di Laurea, Corsi di Laurea specialistica, Corsi di
Laurea Magistrale o di Diploma Universitario che, nel corso della carriera, non
si siano trovati nella condizione di fuori corso o ripetenti per più di una volta
nell’intera carriera universitaria, relativa quindi anche a precedenti iscrizioni a
Corsi diversi dall’attuale, e studenti del Conservatorio Musicale di Benevento
“N. Sala”, iscritti almeno al secondo anno e che abbiano superato, alla data
fissata nel bando, non meno dei 2/5 dei crediti previsti dal piano di studio
prescelto con riferimento all’anno accademico precedente a quello nel quale è
indetta la selezione e che si trovino nelle condizioni economiche indicate nel
bando di selezione.
2. Tra gli studenti che presentano tali requisiti, il beneficio viene attribuito in
via prioritaria agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse
dall’A.DI.S.U.- Università degli Studi del Sannio.
3. I richiedenti di cui sopra vengono inseriti in una graduatoria elaborata
secondo i criteri di cui al successivo art. 4.
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Articolo 3
Bando e risorse finanziarie
1. L’assegnazione delle collaborazioni di cui all’art. 1 avviene, a seguito di
selezione pubblica, nei limiti delle somme disponibili nello specifico capitolo del
bilancio dell’Azienda.
2. Il Consiglio di Amministrazione affida al Direttore Amministrativo la
determinazione, nel corpo del bando dallo stesso adottato, dell’ammontare del
corrispettivo orario, in un valore compreso tra i 6 (sei) euro ed i 10 (dieci)
euro, ed anche la determinazione della percentuale di riparto delle
collaborazioni de quibus tra gli studenti dell’Università degli Studi del Sannio
(non meno dell’80%) e gli Studenti del Conservatorio Musicale di Benevento
“N. Sala”.
3. La selezione avverrà in base a criteri di merito e reddito, nonché in base ad
ulteriori criteri indicati nel bando.
4. Il bando viene pubblicato sul sito web aziendale e affisso all’Albo
dell’A.DI.S.U. di Benevento - Università degli Studi del Sannio.
Articolo 4
Formazione della graduatoria
1. Successivamente all’approvazione del bando, il Direttore Amministrativo ha
facoltà di nominare una commissione per l’esame e la selezione delle domande
pervenute.
2. La graduatoria degli aventi titolo alle collaborazioni sarà predisposta e
formulata secondo i criteri di merito e reddito di cui all’art. 4 comma 1 lettera
a) della Legge 390/1991.
3. Agli studenti con disabilità maggiore del 66% è attribuito un punteggio
aggiuntivo da quantificare in sede di predisposizione del bando.
4. Dei lavori e della graduatoria elaborata dalla commissione de qua, il
Direttore Amministrativo prenderà atto con proprio provvedimento.
5. La graduatoria viene pubblicata sul sito web dell’A.DI.S.U. di Benevento -
Università degli Studi del Sannio e affissa all’Albo A.DI.S.U..
Articolo 5
Attribuzione delle collaborazioni
1. Gli studenti vengono incaricati della collaborazione in ordine di graduatoria.
2. Lo studente non dovrà, al momento del conferimento e per tutto il periodo
dell’incarico, aver instaurato con terzi rapporto di lavoro subordinato, né dovrà
usufruire, per l’anno accademico di riferimento, di borse di studio concesse
dall’A.DI.S.U.-Università degli Studi del Sannio, né dei prestiti d’onore, né di
altra borsa, da chiunque concessa, ad eccezione di eventuali borse o premi di
studio concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito, né risultare
vincitore, per lo stesso anno accademico, del concorso bandito dall’Università
degli Studi del Sannio per la collaborazione part-time.
3. Nel caso si rendano disponibili collaborazioni per rinuncia (ad attività già
iniziata), revoca o nei casi di risoluzione di cui all’art. 9, si scorre la graduatoria
stessa per la sostituzione, salvo che nel frattempo sia uscita una nuova
graduatoria.
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4. Gli studenti incaricati della collaborazione devono stipulare il contratto di
collaborazione.
5. Dalle forme di collaborazione è escluso l’affidamento di compiti che
implichino l’assunzione di responsabilità amministrativa.
6. Il collaboratore, con la stipula del contratto, acquisisce il ruolo di incaricato
al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03.
7. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro
subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
8. Il pagamento della collaborazione avviene in un’unica soluzione al termine
della collaborazione. Il corrispettivo è esente da imposta locale sui redditi e da
quella sul reddito delle persone fisiche. Le ore di assenza, salvo eventuale
recupero, non verranno retribuite.
Articolo 6
Obblighi dello studente
1.Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nel
contratto di assegnazione, con diligenza, osservando l’orario di servizio e
secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura presso cui svolge
l’attività.
2. Lo studente deve annotare le ore effettuate su apposito registro messo a
sua disposizione e controfirmato dal responsabile della struttura presso la
quale presta la collaborazione.
Articolo 7
Obblighi dell’ADISU
1. L’A.DI.S.U. s’impegna a:
- rispettare gli obblighi contrattuali e quelli assicurativi contro infortuni;
- vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione e, in caso di grave
inadempimento degli obblighi contrattuali, procedere alla risoluzione del
contratto;
- compiere, al termine di ciascun anno, ai sensi dell’art. 13/3 lett. d) Legge
390/91, una valutazione sull’attività svolta da ciascun percettore dei compensi
e sull’efficacia dei servizi resi.
Articolo 8
Cause di rinvio o di sospensione del rapporto di collaborazione
1. L’inizio dell’attività di collaborazione è rinviato ovvero l’attività può essere
sospesa per malattia dello studente. In tal caso lo studente dovrà presentare o
far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione,
allegando un certificato medico comprovante l’infermità e la durata della
stessa.
2. Lo studente perde il diritto allo svolgimento dell’incarico, se dopo la
domanda, ma prima dell’emanazione della graduatoria, consegua la laurea
specialistica/magistrale o di primo livello salvo, in quest’ultimo caso, dichiari
prima del conseguimento del suddetto titolo di volersi iscrivere ad un corso di
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laurea specialistica/magistrale dell’Università del Sannio. Il rapporto di
collaborazione rimarrà sospeso fino al rinnovo dell’iscrizione per la laurea
specialistica che comunque dovrà effettuarsi entro tre mesi dal conseguimento
della laurea triennale pena la decadenza della collaborazione.
Articolo 9
Cause di risoluzione del rapporto di collaborazione
1. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per:
- rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria;
- conseguimento del titolo accademico salvo la previsione dell’art. 8 comma 2,
nel qual caso la decadenza è subordinata alla mancata dichiarazione di volersi
iscrivere ad un corso di laurea specialistica dell’Ateneo, alla mancata ripresa
dell’incarico oltre 10 gg. dalla data di iscrizione alla laurea specialistica e alla
mancata iscrizione alla laurea specialistica entro tre mesi dal conseguimento
della laurea triennale;
- irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi
dell’ammonizione;
- consenso delle parti;
- impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti.
2. Nell’ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota del
compenso corrispondente alla parte di collaborazione prestata.
Articolo 10
Accertamenti e sanzioni
1. L’A.DI.S.U. ha facoltà di controllare la veridicità delle autocertificazioni
prodotte e di applicare le sanzioni previste dall’art. 23 della Legge 390/1991,
salva in ogni caso la trasmissione agli organi giudiziari (ex art.76 DPR
445/2000) per i fatti costituenti reato.
Articolo 11
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa
emanata dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania in materia
Approvato dal C.d.A. nella seduta del 14/05/2010 verbale n. 7





