Home CHI SIAMO REGOLAMENTI REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO (ex art.21, L.R. 21/2002)

 

TITOLO I

Principi generali - servizi e benefici

Art. 1 – Normativa di riferimento

 

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell’ADISU nel rispetto della normativa di riferimento di seguito indicata:

L. 390 del 2 dicembre 1991 “norme sul diritto allo studio universitario”;

D.P.C.M. 9 aprile 2001;

L. 241  del 7 agosto 1990 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti”;

L.508 del 21 dicembre 1999 “riforma delle accademie delle belle arti dell’Accademia nazionale di Danza, dell’Accademia nazionale Arte drammatica e degli Istituti superiori, dei Conservatori di musica e degli Istituti pareggiati”;

D. Lgs 165 del 30 marzo 2001 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;

D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”;

L.R.  21 del 3 settembre 2002 “norme sul diritto agli studi universitari, adeguamento alla L.390 del 2 dicembre 1991 studio”.

Art. 2 - Principi normativi

Il presente regolamento s’ispira ai seguenti principi normativi:

separazione tra funzioni di indirizzo e gestione;

pubblicità e trasparenza;

economicità, efficacia ed efficienza;

rispetto della privacy nel trattamento dei dati personali;

semplificazione dei rapporti tra amministrazione e cittadini – utenti.

 

Art. 3 – Criteri organizzativi

1. Il presente regolamento s’ispira ai seguenti criteri organizzativi:

predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;

articolazione per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali;

attribuzione ad un’unica articolazione della responsabilità complessiva di ciascun procedimento;

collegamento delle attività dei servizi attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna, con connessione mediante sistemi informatici e statistici;

armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari del lavoro privato;

professionalità, responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’attività lavorativa;

flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di mobilità e di riconversione professionale;

adattabilità dell’organizzazione dell’amministrazione a quanto previsto in materia di contabilità per le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario;

responsabilizzazione della dirigenza e delle figure apicali in ordine alla gestione della spesa e al corretto sviluppo delle attività procedimentalizzate;

valorizzazione degli istituti di incentivazione del personale;

adeguata impostazione dei sistemi di controllo interno e di valutazione dei risultati;

strutturazione degli uffici e sviluppo delle attività da essi svolte mediante l’utilizzo di idonea strumentazione informatica.

 

Art. 4 - Ambito applicativo e finalità

Il presente regolamento, in stretta osservanza con le norme indicate nell’art. 1, con i principi indicati nell’art. 2 e i criteri menzionati nell’art. 3, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Benevento (di seguito ADISU o Azienda), costituita  con D.G.R. n. 2261 del 10 dicembre 2004.

L’Azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale.

L’Azienda è sita in Benevento, via Tenente Pellegrini, snc.

Il principale fine istituzionale dell'ADISU, in linea con la gamma dei servizi sanciti dall’art. 6 della L.R. 21/2002, è la proficua rimozione di ogni ostacolo al libero ed effettivo accesso allo studio universitario e nel contempo la razionale promozione di ogni azione utile alla piena realizzazione della vita formativa dello studente universitario.

Art. 5 - Destinatari degli interventi

I destinatari dei vari interventi di cui al precedente art.3, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, sono:

gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea di primo livello, laurea magistrale, scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca ed ai Master  presso l’Università degli Studi del Sannio.

gli studenti universitari dell’U.E., quelli di nazionalità diversa da quelli appartenenti all’U.E., gli apolidi e quelli a cui lo Stato ha riconosciuto la qualifica di rifugiati politici, nei limiti della vigente legislazione statale, nonchè delle condizioni previste dagli impegni internazionali;

gli studenti del Conservatorio di musica “N.Sala” secondo quanto previsto dall’art. 6 della L. n° 508/1999 che estende agli studenti delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale le disposizioni sul diritto agli studi universitari della L. 390/91, e più specificamente dalla programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario approvata annualmente dalla Giunta Regionale.

Gli studenti appartenenti alle categorie protette previste dall'art. 2 della L. 30 marzo 1971, n. 118 oppure ad altre categorie di disabili protette dalla legge, che  possono beneficiare di assistenza diretta in servizi, anche attraverso la dotazione, su richiesta degli interessati, di attrezzature specialistiche e materiale differenziato, fino al compimento del corso di studi intrapreso. Tali interventi sono cumulabili con l'eventuale attribuzione di borsa di studio o fruizione di altri servizi.

L’ADISU garantisce parità di trattamento a prescindere dalla Regione o dal Paese di provenienza con specifico riferimento al criterio di reciprocità.

 

TITOLO II

ORGANI

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'ADISU:

il Presidente;

il Consiglio di Amministrazione;

il Collegio dei Revisori Contabili.

 

 

Art. 7 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l’ordine del giorno, assicura l’esecuzione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione e vigila sull’andamento della gestione demandata alla dirigenza.

In caso di urgenza e di necessità adotta i provvedimenti che non hanno contenuto di carattere generale, di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale sono sottoposti per la ratifica, alla prima seduta utile.

Il Presidente è nominato, ai sensi della Legge n. 390/91, art. 25, comma 1, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, d’intesa con l’Università di riferimento.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

 

 

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

ll Consiglio di Amministrazione dell'ADISU dell’Università degli Studi del Sannio è composto da:

Presidente;

un rappresentante della Regione Campania, eletto dal Consiglio Regionale ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 1996, n. 17;

un rappresentante dell’Università degli Studi del Sannio, designato dal Rettore;

due rappresentanti degli studenti dell’Università degli Studi del Sannio.

I rappresentanti di cui alla lettera d) sono eletti, in concomitanza delle votazioni fissate per  la elezione della rappresentanza studentesca, nel Consiglio di Amministrazione.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Il Consigliere eletto in rappresentanza degli studenti che, per qualsiasi motivo, perde lo status di studente o il diritto all’eleggibilità, decade automaticamente dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista elettorale nella quale era stato eletto il Consigliere decaduto.

Tutti i Consiglieri di Amministrazione che, a vario titolo, assumono la carica successivamente all’iniziale costituzione dell’Organo rimangono in carica fino alla naturale scadenza del periodo per il quale il Consiglio di Amministrazione è stato nominato.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di direzione politico-amministrativa dell'ADISU e vigila sulla rispondenza delle attività agli obiettivi programmati ed agli indirizzi stabiliti dalla Regione, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 165/2001e sue successive modificazioni.

Il Consiglio di Amministrazione:

elegge il Vice Presidente tra i suoi componenti, a scrutinio segreto nella prima seduta;

approva il regolamento organizzativo dell’ADISU e le sue modifiche;

approva il bilancio di previsione e il rendiconto generale;

approva i piani di attività annuali e pluriennali in conformità alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione;

approva la Carta dei Servizi;

approva i bandi di concorso, relativi all’assegnazione di servizi e dei benefici;

approva i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;

approva il regolamento di funzionamento della Commissione di cui all’art. 7, comma 3 della L. R. n° 21 del 03/09/2002 ed il relativo regolamento elettorale;

approva il regolamento del personale con annessa pianta organica comprensiva dei profili professionali all’interno di ciascuna qualifica, correlata alla qualità e quantità dei servizi e benefici effettivamente erogati sulla base dei dati statistici disponibili;

definisce le modalità di partecipazione ad attività consorziate per iniziative, funzioni e compiti comuni alle ADISU;

delibera la nomina del Direttore Amministrativo;

approva le direttive ed i criteri relativi alla gestione dell’attività contrattuale;

approva l’acquisizione e l’alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della Giunta Regionale.

I regolamenti indicati alle lettere precedenti sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza  assoluta dei componenti.

Per le modifiche dei regolamenti indicati alle lettere precedenti è necessaria la stessa maggioranza prevista per la loro approvazione.

 

 

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione - sostituzione dei membri

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'ADISU informa la Presidenza della Giunta Regionale che promuove gli atti per la sostituzione del Consigliere dimesso o cessato.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per oltre tre riunioni consecutive ai lavori del Consiglio, possono essere richiamati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in ipotesi di ulteriore inadempienza, possono essere sostituiti secondo le procedure di rito.

 

 

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione - scioglimento

In caso di persistenti inadempienze o di reiterate violazioni di disposizioni normative, ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione è sciolto con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale.

Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario per la gestione straordinaria dell’ADISU, che resta in carica fino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, che ha luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento.

Nell’ambito delle funzioni di vigilanza di cui all’art. 34 della L.R. 21/02, la Giunta Regionale nomina un Commissario ad acta per l’adozione di specifici atti per i quali è stata accertata l’inerzia del Consiglio a provvedere nei termini assegnati.

 

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione - convocazione

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono, di norma, presso la Sede dell’ADISU.

Per giustificati motivi, il Presidente può, tuttavia, convocare il Consiglio presso altre località, qualora lo richiedano circostanze eccezionali.

La convocazione del Consiglio è fatta con comunicazione per Posta Elettronica Certificata o con avviso scritto, da recapitare per plico raccomandato o mediante incarico, al domicilio di ciascun Consigliere.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione.

Gli avvisi devono essere notificati a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

La convocazione del Consiglio è inoltrata anche al Collegio dei Revisori dei Conti.

La documentazione inerente gli argomenti all’o.d.g. è posta a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima della seduta presso la Sede dell’ADISU o inviata per Posta Elettronica Certificata, in casi particolari  può essere consegnata ai Consiglieri unitamente alla convocazione.

Per motivi di particolare urgenza i termini precedenti potranno essere ridotti a 24 ore.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che ne formula l’ordine del giorno. I Punti all’ordine del giorno possono essere proposti anche da singoli Consiglieri, che dovranno farli pervenire almeno 10 giorni prima della seduta. Le proposte possono non essere accolte dal Presidente. Nella prima seduta utile, i proponenti possono chiedere al Consiglio l’iscrizione delle proposte accolte all’ordine del giorno di una seduta successiva.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisa la necessità e comunque almeno una volta al mese, o quando almeno tre Consiglieri ne fanno espressa richiesta scritta indicante gli argomenti da porre in discussione. In questo caso, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio con all’ordine del giorno gli argomenti indicati, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, salvo casi di urgenza. In quest’ultima ipotesi, l’urgenza deve essere giustificata da motivi esposti nella richiesta e riconosciuti validi dal Presidente.

 

 

 

 

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione - svolgimento delle sedute

Nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso di convocazione, il Presidente fa accertare la presenza della metà più uno dei Consiglieri, onde dichiarare valida la seduta. Qualora il Consiglio non risulta in numero legale, anche dopo un secondo ed un terzo accertamento, eseguiti entro un’ora a decorrere dall’ora fissata nell’avviso di convocazione, il Presidente farà risultare a verbale l’avvenuto scioglimento della seduta. Quindi, provvederà ad una nuova convocazione entro 7 giorni.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ne dirige i dibattiti, fa osservare il presente Regolamento, concede la parola, annuncia il risultato delle votazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice-presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la Presidenza spetta al Consigliere più anziano tra i presenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo dell’ADISU, che redige i relativi verbali delle sedute e ha facoltà di voto consultivo. In caso di assenza o impedimento, il Direttore delega un dirigente o un dipendente aziendale. Un dipendente dell’ADISU può coadiuvare il Segretario nella verbalizzazione della seduta.

Il Direttore Amministrativo formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

La discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno ha luogo seguendo la progressione numerica dello stesso. Eventuali proposte di inversione dell’ordine del giorno si intendono accettate se nessuno dei Consiglieri vi si oppone, altrimenti sarà necessario sottoporle a votazione. Oltre al Presidente, solo il proponente la variazione avrà la parola.

Non è ammessa alcuna discussione o deliberazione su argomenti che non figurino iscritti all’ordine del giorno, salvo che su richiesta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può esprimere il proprio parere, su argomenti non inseriti all’ordine del giorno per motivi di urgenza, per i quali il Presidente dovrà deliberare con suo provvedimento prima della prossima seduta, sotto la propria responsabilità e con riserva di ratifica del Consiglio. Il Presidente può fare in ogni momento comunicazioni su oggetti estranei all’ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non si potrà aprire discussione, né procedere a deliberazioni.

Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri, ognuno dei quali deve prima chiedere la parola al Presidente. Il Presidente può chiamare ad assistere alle adunanze, per il tempo necessario, dipendenti dell’ADISU o esperti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile per fornire notizie e chiarimenti sulle materie che sono all’ordine del giorno. Tali soggetti, in caso di votazioni, possono essere invitati dal Presidente ad allontanarsi dalla seduta.

I Consiglieri non possono parlare più di due volte su ciascun argomento, salvo esplicita deroga deliberata caso per caso dal Consiglio. Sarà soltanto consentito un eventuale, ulteriore breve intervento (non più di cinque minuti) per dichiarazione di voto, per fatto personale o per mozione d’ordine.

Qualora un Consigliere sia contestato per il proprio comportamento o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse, sussiste un fatto personale. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisare in che cosa esso si concretizzi: il Consiglio, in tal caso, decide se esso sussista o meno. Se la decisione non è accettata dal richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano senza discussione.

Si ha la mozione d’ordine qualora venga richiamata la legge o il presente Regolamento o il rilievo sul modo e l’ordine con il quale si intende procedere alla discussione o alla votazione. Sull’ammissione o meno di ogni mozione d’ordine si pronuncia il Presidente. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata da colui che propone la mozione, il Consiglio decide per alzata di mano senza discussione.

Il Presidente dà la parola a coloro che l’hanno richiesta secondo l’ordine di prenotazione, a meno che l’interessato dichiari di cedere il proprio turno ad altri. In ogni caso, ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d’ordine.

Il Presidente può richiamare all’argomento gli oratori che se ne discostino e stabilire un limite massimo di tempo per i singoli interventi.

Nessuno può interloquire quando altri hanno la parola. Solo il Presidente può interrompere l’oratore per un richiamo al presente Regolamento.

 

 

Art.14 - Votazione e verbale

S’intende approvata la proposta che ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla votazione. Gli astenuti sono considerati presenti agli effetti della validità della seduta. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Di norma, tutte le votazioni hanno luogo in forma palese, per alzata di mano, salvo le delibere concernenti persone, per le quali la votazione avviene per scrutinio segreto. Su ciascuna delibera si può procedere al voto a scrutinio segreto su decisione del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Il Verbale di ogni seduta deve contenere, oltre all’indicazione dell’orario di inizio e di chiusura, le modalità di apertura, l’elenco dei Consiglieri presenti, le proposte emerse, le deliberazioni assunte, i risultati delle votazioni, nonché l’elenco nominativo dei Consiglieri intervenuti nella discussione di ogni singolo punto all’ordine del giorno. Ciascun Consigliere può richiedere l’inserimento a verbale di proprie dichiarazioni. Perché alla richiesta venga data attuazione, il Consigliere deve fornire un testo scritto, prima dell’inizio della seduta.

Il verbale, di regola, viene letto ed approvato al termine della seduta. Viene firmato dal Presidente e dal Direttore Amministrativo. In casi eccezionali, il verbale può essere redatto ed approvato nella seduta successiva.

 

Art. 15 - Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e un membro supplente scelti tra professionisti iscritti nel registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto legislativo 27/01/1992, n. 88, eletti dal Consiglio Regionale in conformità a quanto previsto dalla L. R. del 07 agosto 1996, n. 17 e nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione, anche se nominati successivamente alla data iniziale di insediamento.

Il Collegio esamina tutti i provvedimenti amministrativi emanati dagli organi dell'ADISU e dal Direttore Amministrativo sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa.

Il Direttore Amministrativo trasmette al Collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione, gli atti di cui al comma 3. In considerazione della natura non recettizia dei provvedimenti indicati al comma 3 gli stessi s’intendono trasmessi con il deposito presso l’ufficio aziendale del Collegio; del deposito viene data tempestivamente notizia (data ed ora) al Presidente del Collegio dei Revisori con comunicazione di P.E.C. Il Presidente del Collegio dei Revisori preavvisa il Direttore Amministrativo delle riunioni.

Il Collegio ha facoltà di acquisire tutta la documentazione relativa ai provvedimenti in corso di esame e si esprime su ognuno di essi entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

Le osservazioni del Collegio sospendono l’esecutività dell’atto amministrativo cui esse si riferiscono. L’Organo che ha emanato il provvedimento lo conferma entro 15 giorni dalla data in cui sono pervenute le osservazioni. In caso contrario, gli effetti giuridici dell’atto, osservato del Collegio, cessano automaticamente decorso il termine sopraindicato.

Se il Collegio ritiene, nonostante la conferma di ribadire le osservazioni iniziali, trasmette l’atto osservato alla Giunta Regionale per i provvedimenti che questa ritiene di adottare nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo sancito dallo Statuto della Regione Campania e dall’art. 34 della L. R. n. 21/02.

 

 

 

Art. 16 - Incompatibilità

La carica di Presidente o di componente il Consiglio di Amministrazione nonché di Presidente o componente il Consiglio dei Revisori Contabili è incompatibile:

con quella di Consigliere regionale e provinciale, Sindaco e Assessore comunale, Presidente o Assessore di Comunità montane, Presidente di Consigli circoscrizionali secondo le disposizioni della normativa regionale di riferimento: legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 - art. 4 e successive modificazioni ed integrazioni;

con la posizione di dipendente dell’Amministrazione regionale in servizio presso la struttura che svolge funzioni di vigilanza sull’ADISU;

con quella di membro di organi collegiali consuntivi, tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti dell’ADISU dell’Università degli Studi del Sannio;

con la posizione di appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo;

con la posizione di consulente o collaboratore, a ogni titolo, presso l’ADISU;

con lo status di professore universitario che, all’interno della Università, svolge uno dei seguenti ruoli: Rettore, Pro Rettore, Presidente di polo.

 

 

Art. 17 - Direttore Amministrativo

L’incarico di Direttore Amministrativo è conferito dal Consiglio di Amministrazione dell'ADISU sulla base di motivate e comprovate capacità dirigenziali a un dirigente amministrativo, selezionato a seguito di avviso pubblico, in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale.

La selezione è indetta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che individua i requisiti necessari per la partecipazione, le modalità di redazione della domanda di partecipazione e i termini della stessa.

L’incarico di Direttore Amministrativo, il rinnovo e il trattamento giuridico ed economico sono definiti con contratto di diritto privato. Il compenso spettante è ragguagliato alla retribuzione del dirigente di Settore, comprese le indennità di funzione e di risultato, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore.

Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, pertanto, se l’incarico è conferito a un dirigente in servizio presso pubbliche amministrazioni, questi è posto in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico stesso.

L’incarico di Direttore Amministrativo ha durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per la stessa durata.

Ai fini del rinnovo il Direttore Amministrativo può formulare al Consiglio di Amministrazione proposta di verifica anticipata degli obiettivi assegnatigli.

Al Direttore Amministrativo spettano la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il Direttore Amministrativo è personalmente responsabile della gestione e dei risultati.

Il Direttore formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.

Non può essere nominato Direttore Amministrativo:

colui che si trova in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 25 della L.R. 21/02;

colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal codice penale, art. 166, comma 2;

colui che è sottoposto a procedimento penale per un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;

colui che è stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dalla L. 03/08/1988, n° 327, art. 15 e della L. 19/03/1990, n° 55, art. 14;

colui che è sottoposto a misura sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

Il Direttore Amministrativo è destituito dall’incarico nel caso di gravi inadempimenti o di gravi violazioni di legge e quando il risultato della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento è adottato dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le deduzioni.

 

 

 

 

Art. 18 - Organismo Interno di Valutazione: Costituzione, durata, revoca, compensi.

L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (da ora OIV) è istituito con delibera del C.d.A. ed è costituito da n. 3 componenti, tra cui un Presidente nominato dal C.d.A. nella delibera istitutiva, ed altri due, scelti tra esperti  con documentate competenze, capacità ed esperienza nella progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione, controllo e nella gestione e valorizzazione delle risorse umane, anche tenendo conto dei requisiti al riguardo elaborati dalla CIVIT.

L’OIV dura in carica tre anni, rinnovabili una sola volta.

I componenti dell’O.I.V.  possono essere revocati con provvedimento motivato del C.d.A., su proposta del Presidente, nel caso di: sopraggiunta incompatibilità, per comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’Azienda o in contrasto con il ruolo assegnato, in caso di mancata partecipazione per più di tre riunioni senza giusto motivo.

Per i componenti dell’OIV è previsto un compenso, che in sede di prima applicazione e salvo provvedimenti sopravvenuti della Regione Campania, sarà   pari al compenso previsto dalle norme regionali in favore dei componenti del collegio dei revisori.

Art. 19 - Funzioni

L’OIV esercita le funzioni di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/09 ed all’art. 6 co. 1 d.lgs. n. 286/99. In particolare:

collabora, valutandone l’adeguatezza,  alle scelte compiute in sede di elaborazione dei piani e/o programmi in cui si esprime l’indirizzo politico dell’ADISU, in termini di congruenza tra risultati, obiettivi, risorse;

collabora nella predisposizione ed aggiornamento del sistema di misurazione, valutazione della performance dell’organizzazione, dei dirigenti e dei dipendenti, del sistema di integrità e trasparenza di cui al d.lgs.  n. 150/09

monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale;

promuove e attesta altresì l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. A questo fine trasmette al C.d.A., almeno ogni 6 mesi una relazione sull’attività di monitoraggio svolta evidenziando funzionalità e criticità rilevate;

valida la Relazione annuale sulla performance;

collabora con il Direttore Amministrativo nella valutazione dei dirigenti e nell’attribuzione dei premi;

Elabora la proposta vincolante di valutazione della performance individuale e di attribuzione dei premi al Direttore Amministrativo, da sottoporre al C.d.A.;

Può partecipare alle riunioni del C.d.A.  e per tale ragione viene regolarmente convocato.

 

 

Art. 20 - Modalità di funzionamento

L’OIV designa un Vice Presidente, nominato dal Presidente, ed un Segretario verbalizzante

L’OIV si riunisce di norma, nell’esercizio delle sue funzioni, almeno una volta al mese, nei locali dell’ADISU o in via telematica, e comunque almeno una volta ogni tre mesi presso l’ ADISU. La riunione è valida in presenza anche di soli due componenti.

Per motivi organizzativi il segretario dell’O.I.V. provvede a notiziare il Direttore Amministrativo dell’Adisu delle riunioni che si tengono presso la sede dell’Azienda stessa.

Di ogni riunione viene redatto verbale a cura del Segretario, di cui viene trasmessa copia al C.d.A., per il tramite del Direttore Amministrativo. I Verbali ed ogni altra documentazione utile sono custoditi presso i locali dell’ADISU in luoghi appositamente messi a disposizione e di cui è garantita la riservatezza.

 

Art. 21 - Rapporti con la struttura dirigenziale ed il personale

Il Direttore Amministrativo, i dirigenti ed il personale dell’ADISU collaborano, per quanto di rispettiva competenza, con l’OIV, in particolare per tutti gli aspetti relativi  alla valutazione delle performances e dei risultati ai fini dell’implementazione del sistema premiale di cui al titolo III d.lgs. n. 150/09, fornendo tutti i dati e le elaborazioni utili.

L’OIV si può avvalere, previo nulla-osta del Direttore Amministrativo, sul piano tecnico-amministrativo, della collaborazione di personale dell’ADISU o comunque messo appositamente a disposizione dall’Azienda.

 

 

TITOLO III

PATRIMONIO E PERSONALE

Art. 22 - Patrimonio

L'ADISU dispone:

di beni mobili e immobili acquisiti, anche tramite donazioni, a titolo di proprietà o in uso;

finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base dei criteri stabiliti dalla programmazione annuale prevista dalla L.R. 21 del 03/09/2002, art. 32;

contributi da parte di soggetti privati e pubblici;

rendite ed interessi dei propri beni patrimoniali, nonché proventi dei servizi forniti.

Entrano a far parte del patrimonio dell’ADISU i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, già destinati all’attuazione del diritto allo studio universitario.

I diritti, gli oneri e gli adempimenti demandati alla Regione dalla Legge n. 390/91, art. 21, sono attribuiti all’ADISU.

Per la realizzazione degli interventi di cui al titolo II della L. R. n. 21 del 03/09/2002, la Giunta Regionale concede in comodato all’ADISU altri beni immobili.

L'ADISU può stipulare convenzioni con lo Stato, Università, Enti Pubblici e Privati, ovvero persone fisiche, per il conseguimento dei propri fini e per utilizzare beni immobili ed attrezzature.

 

Art. 23 - Gestione patrimoniale

I beni mobili ed immobili dell’ADISU dovranno essere iscritti in appositi libri di inventario.

L’inventario dovrà contenere le seguenti indicazioni:

la denominazione, l’ubicazione, l’uso cui sono destinati;

il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e le rendite imponibili;

le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

gli eventuali redditi.

Il valore dei beni mobili ed immobili risulta dal Conto del patrimonio.

Gli inventari dovranno essere chiusi al termine di ogni anno finanziario. Delle variazioni inventariali dell’anno si dovrà tener conto in sede di predisposizione della situazione patrimoniale. Almeno ogni cinque anni si dovrà provvedere alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci al rinnovo dell’inventario.

 

Art. 24 - Gestione finanziaria

La Giunta assegna alle ADISU le risorse finanziarie per le spese di gestione e per le spese di investimento, secondo quanto previsto nel piano annuale.

L’assegnazione delle risorse per le spese di gestione è suddivisa in tre quote derivanti rispettivamente dalle tasse regionali, dal Fondo Integrativo di cui al d.p.c.m. emanato ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e da eventuali fondi aggiuntivi regionali.

Art. 25- Personale

Al personale dell’ADISU si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta Regionale.

Al personale dell’ADISU si applica il C.C.N.L. delle Regioni e Autonomie Locali.

Le norme dei contratti collettivi di lavoro e quelle contenute nei contratti decentrati sottoscritti per il personale della Giunta Regionale della Campania si applicano immediatamente al personale dell’ADISU mediante atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione.

L'ADISU può avvalersi, nei limiti numerici e funzionali della propria pianta organica e per fini di cui alla L. R. n. 21 del 03/09/2002, di personale dell’Università degli Studi del Sannio provvedendo al rimborso all’Università stessa degli oneri relativi al suddetto personale messo a disposizione.

L’Università utilizza personale dell’ADISU, quando la gestione di alcuni interventi è affidata all’Università stessa, che provvede a rimborsare l’ADISU degli oneri relativi al personale messo a disposizione.

Attraverso idonee intese possono essere avviate procedure di mobilità del personale fra le Aziende, gli Enti locali, gli Enti dipendenti della Regione e la Regione stessa, nel rispetto della qualifica di provenienza e della posizione economica in godimento, nonchè del consenso del personale sottoposto alle procedure di mobilità, se il trasferimento interessa una destinazione nell’ambito provinciale.

I concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, sono indetti e svolti dall’ADISU, previa autorizzazione della Giunta Regionale.

 

 

 

 

TITOLO IV

CRITERI DI GESTIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI

ART. 26- Criteri e modalità di gestione. Controllo dei servizi

Per i criteri e le modalità di gestione e di controllo dei servizi si fa espresso rinvio alla normativa regionale.

 

Art. 27- Amministrazione e contabilità

Per l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità dell’ADISU si applica la normativa statale e regionale vigente in materia nonché il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L’ordinamento contabile dell’ADISU dovrà essere coerente con lo statuto regionale ed i principi fondamentali e le norme di cui alla L.. R. n. 7 del 30/04/2002 contenente la normativa “Ordinamento contabile della Regione Campania in attuazione dell’art. 34, comma 1 del D. L.. n. 76 del 28/03/2000.

Per la predisposizione della propria contabilità l’ADISU si dovrà dotare di un proprio sistema che consenta la predisposizione dei documenti contabili in forma elettronica.

Art. 28 - Norma finale

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

le leggi ed i regolamenti regionali;

le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle innovazioni introdotte dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di organizzazione, nonché ogni altra precedente disposizione in materia di personale, in conflitto con le norme in esso contenute.

il Presente Regolamento abroga il Regolamento di Funzionamento del Consiglio di Amministrazione, giustamente fuso per incorporazione .

 

Art. 29 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE

 

 

PAGE  6

ADISU - Università degli Studi del Sannio

Via Tenente Pellegrini (ex Palazzina Zoppoli),  s.n.c. 82100 Benevento

e-mail  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. P.IVA 01135250627

Tel. 0824/21273  Fax 0824/21106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Banner
Banner
Banner