Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni
Art.1 – Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione dell’Azienda Diritto allo Studio Universitario finalizzate a favorire l’innovazione dell’organizzazione, il miglioramento della qualità dei servizi istituzionali e maggiori economie, nel rispetto delle disposizioni della L.449/1997, art 43.
Art.2 – Definizioni.
l. I contratti di sponsorizzazione sono accordi atipici fra le parti, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, mediante i quali un soggetto (sponsee o sponsorizzato) si obbliga a favorire, nell'ambito di proprie iniziative destinate al pubblico, la diffusione del marchio o di altri elementi distintivi di un altro soggetto (sponsor o sponsorizzante), il quale si obbliga, a sua volta, a pagare un determinato corrispettivo, in denaro o altra utilità, nella propria previsione e convinzione di conseguire un beneficio di immagine dall’associazione fatta dal pubblico a dette iniziative della figura dello sponsor.
2. Può essere inteso come contratto di sponsorizzazione anche l’accordo fra le parti, a prestazioni corrispettive, mediante il quale un soggetto si obbliga a favorire, nell'ambito di proprie iniziative destinate al pubblico, la diffusione del marchio o di altri elementi distintivi del soggetto sponsorizzante il quale si obbliga, a sua volta, a favorire nell'ambito di proprie iniziative destinate al pubblico, la diffusione del marchio o di altri elementi distintivi dell’altro soggetto (sponsorizzazione reciproca o incrociata).
Art.3 - Ambito di applicazione
1 Il presente provvedimento ha per oggetto la regolamentazione delle sponsorizzazioni di progetti ed attività promosse dall’Adisu di Benevento come sponsee ovvero come sponsor.
2. Tali sponsorizzazioni devono essere utilizzate unicamente in conformità ai fini istituzionali dell’Adisu di Benevento.
3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti privati o pubblici, che abbiano in atto contenziosi di natura giuridica con l’Adisu di Benevento.
4. Le sponsorizzazioni possono interessare tutte le iniziative, i progetti e le attività dell'Adisu di Benevento, non esclusi gli eventi a rilevanza artistico-culturale organizzati dall’Adisu di Benevento.
5. E' consentita anche la "sponsorizzazione" da parte dell’Adisu di Benevento nei confronti di progetti di altri Enti o Facoltà promossi per la rimozione di ostacoli al diritto allo studio a favore di studenti meritevoli, volti a finanziare l'attività di studio e ad instaurare un rapporto di collaborazione tra sponsorizzato e sponsor.
Art.4 - Approvazione delle iniziative
l. Le iniziative o gli eventi, oggetto di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto d'interessi tra attività pubblica e privata.
2. Una volta adottati le iniziative o gli eventi oggetto di sponsorizzazione, dovranno essere portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione da parte del Direttore Amministrativo.
3. Il contratto di sponsorizzazione, di regola, è efficace dal momento della stipulazione da parte del Direttore Amministrativo, nei limiti delle competenze attribuitegli dall’art. 27 della L.R. 21/2002.
Art.5 - Contenuti contrattuali
l. La gestione delle sponsorizzazioni all'interno di ogni singolo progetto verrà regolata mediante apposito contratto, il quale dovrà ispirarsi agli schemi allegati alle lettere A) e B) del presente regolamento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso) e che, in ogni caso, dovrà contenere i seguenti elementi:
1.l'oggetto, la durata della sponsorizzazione e l’eventuale proroga;
2.gli obblighi dello sponsee;
3.gli obblighi dello sponsor;
4.la stima approssimativa del valore della sponsorizzazione incrociata;
5.le garanzie e le responsabilità;
6.le possibili cause di risoluzione del contratto;
7.le norme di rinvio;
8.le norme sulle riservatezza;
9.l'indicazione del foro competente per la risoluzione delle controversie;
10.l'onere delle spese di bollo e di registrazione.
Art.6 – Recesso e risoluzione.
l. In ogni contratto dovrà essere prevista la facoltà per l’Adisu di Benevento di recedere dal contratto prima della scadenza, subordinata alla tempestiva comunicazione e le modalità con cui tale comunicazione deve avvenire.
2. Nel contratto di sponsorizzazione deve essere prevista, inoltre, la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor o lo sponsorizzato rechi danni all'immagine dell’Adisu di Benevento o non siano perseguiti i fini istituzionali cui l’Adisu di Benevento deve attenersi, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno, ovvero in caso di insorgenza di atto contenziosi di natura giuridica con l’Adisu di Benevento.
Art.7 – Inadempienze
1. Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo, ovvero il mancato o parziale adempimento nel caso di sponsorizzazione incrociata, sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.
Art.8 – Responsabilità
1. L’Adisu di Benevento è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento, alla comunicazione ed e allo svolgimento delle attività oggetto di sponsorizzazione.
Art.9 - Affidamento a terzi delle sponsorizzazioni
1. E' facoltà dell'Adisu di Benevento, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
Art.10 – Divieti
1. Sono vietate le sponsorizzazioni da parte o favore di soggetti che perseguano interessi incompatibili o in contrasto con la rimozione degli ostacoli per l’esercizio del diritto allo studio universitario o comunque con i fini istituzionale dell’Adisu.
Art.11 - Canali delle sponsorizzazioni
l. Le sponsorizzazioni possono avvalersi di diversi canali per il raggiungimento dei fini prefissati, purché abbiano ottenuto le preventive autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto.
Art.12 - Norme comuni
l. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.





