Home CHI SIAMO REGOLAMENTI Regolamento delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo

Regolamento delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo

Art. 1. Finalità ed ambito  applicativo
Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collabora­zioni di natura coordinata e continuativa o a progetto, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a per­sone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2. Individuazione del fabbisogno
1. Il procedimento per il conferimento degli incarichi previsti dall’articolo precedente ha inizio con la richiesta dell’Unità di Coordinamento dei Servizi o, in caso di vacanza del Dirigente assegnatario di tale Unità, o ancora con la valutazione diretta del Direttore Amministrativo prevista dal comma seguente.
2. Il Direttore Amministrativo, ricevuta la richiesta dell’Unità di Coordinamento dei Servizi, verifica la sua congruenza con la dotazione organica attuale e con il fabbisogno dell'ammini­strazione, individuato nei documenti di programmazione, con le funzioni istitu­zionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
3. Direttore Amministrativo, verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Azienda, decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'art. 1, del presente regolamento.
4. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel prece­dente comma, l'’Unità di Coordinamento dei Servizi o il Direttore Amministrativo verifica la rispondenza della tipo­logia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponi­bilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al compenso può operare una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini profes­sionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

Art. 3. Individuazione delle professionalità
l. Il Consiglio di Amministrazione dell’ADISU approva un apposito avviso nel quale sono
evidenziati i seguenti elementi:

a)definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, even­tualmente con il riferimento espressoai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
b)gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c)durata dell'incarico;
d)luogo dell'incarico (che determinerà il Foro competente);
e)le modalità di realizzazione dell’incarico ed il livello di coordinazione con il Servizio interessato;
f)compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, even­tuali sospensioni della prestazione. Deve comunque essere assicu­rata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione;
g)indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presenta­zione delle domande (e delle eventuali relative offerte).
3. Nel medesimo avviso o con successiva delibera il C.d.A. nominerà la Commissione incaricata dello svolgimento della procedura comparativa ed i criteri generali attra­verso i quali avverrà la comparazione.
4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferi­mento dell'incarico occorre:

a)essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b)godere dei diritti civili e politici;
c)non aver riportato condanne penali e non essere destinata­rio di provvedimenti che  
riguardano l'applicazione di misure di pre­venzione, di decisioni civili e di provvedimenti   
amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
d)essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e)essere in possesso del requisito della particolare e compro­vata specializzazione universitaria strettamente correlata al conte­nuto della prestazione richiesta.
5. Dell'avviso e della nomina della Commissione di cui ai commi precedenti verrà adeguata  
pubblicità tramite il sito web dell'Azienda e attraverso altri mezzi di comunicazione.

Art. 4 Procedura comparativa
1.La Commissione, fissato un termine per la conclusione dei lavori, procede alla valutazione
dei curricula presentati, assegnando ad ogni singolo curriculum un punteggio che valuti i  
seguenti elementi:
a)qualificazione professionale;
b)esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
c)qualità della metodologia che si intende adottare nello svol­gimento dell'incarico;
d)ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministra­zione.

2.Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e  proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
3.Dell'esito della procedura comparativa deve essere data adeguata pubblicità tramite il sito
web dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
4.   L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata al rispetto degli obblighi di cui all'art.
3, comma 18, della legge n. 244 del 2007 da parte dell’U.O. interessata.

Art. 5. Durata del contratto e determinazione del compenso
1.La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione ovvero in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
2. Il Servizio Economico Finanziario verifica l’assenza di ulteriori oneri, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi diversi da quelli previsti.
3.Non è ammesso il rinnovo (stesso collaboratore a nuovi patti e condizioni) del contratto di collaborazione.
4. E’ ammessa la proroga (stessi patti e condizioni), qualora permanga l’assenza delle risorse a ciò deputate o, se presenti in organico, dotate della elevata professionalità richiesta.

Art. 6. Esclusioni
1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità gli incarichi  
meramente occasionali che consistono in prestazioni episodiche anche suddivise in giornate
di intervento, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria.
2. Tali interventi, anche se non riconducibili a fasi di piani o programmi del committente e 
svolti in maniera prevalentemente autonoma, non possono superare il numero di 30 e non
possono superare un importo lordo di € 10.000,00.
3. Sono, inoltre, esclusi dalla procedure comparative, gli incarichi conferiti, ai sensi degli artt. 53 e ss. Del D.Lvo 165/2001, anche al personale dell’università di riferimento o a personale di altre pubbliche amministrazioni.

Art. 7. Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
1.Il dirigente dell’Unità di Coordinamento dei Servizi ovvero il Direttore Amministrativo verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2.Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente dell’Unità di Coordinamento dei Servizi ovvero il Direttore Amministrativo può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3.Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente dell’Unità di Coordinamento dei Servizi ovvero il Direttore Amministrativo può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base del l'esatta, quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originaria­mente stabilito.

Approvato con verbale n° 7 del Consiglio di Amministrazione 2009/2012 nella seduta del 07 settembre 2009.

Il Presidente
Prof. Paolo Ricci

 

 
Banner
Banner
Banner