Regolamento di amministrazione e contabilità
Art. 1 - Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento disciplina la gestione amministrativo – contabile e finanziaria dell’ADISU dell’Università degli Studi del Sannio, in attuazione della Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 “Ordinamento Contabile della Regione Campania” e della Legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 “Norme sul Diritto agli Studi Universitari”.
Art. 2 - Principi generali
1.Il Regolamento si informa ai seguenti principi:
1)pubblicità degli atti;
2)annualità, universalità, integrità e specificazione dei bilanci;
3)equilibrio tra le entrate e le spese;
4)utilizzazione degli stanziamenti finalizzati nel rispetto del vincolo di destinazione;
5)ripartizione delle responsabilità tra Organi Politici e Struttura Amministrativa;
6)decentramento delle responsabilità gestionali ai Responsabili;
7)efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
8)verifica dei risultati ottenuti;
9)semplificazione e standardizzazione delle procedure;
10)trasparenza dell’azione amministrativa.
Art. 3 - Pubblicità degli atti
1.Nelle materie disciplinate dal presente regolamento, l’attività dell’Azienda è conformata alle regole della trasparenza e della imparzialità secondo i principi della Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni.
Art. 4 - Strutture di gestione
1.Il Responsabile competente per materia, per i capitoli di spesa ad egli assegnati, è Responsabile contabile di tutte le operazioni di impegno, liquidazione e ordinazione della spesa, nonché delle obbligazioni che nascono verso terzi.
2.Il Responsabile della struttura organizzativa apicale può delegare le competenze di cui al precedente comma.
3.Le disposizioni dei successivi artt. 12, 13, 14, 15 e del successivo Titolo VII trovano applicazione solo nel caso in cui la figura del Responsabile dell’Unità di Coordinamento di Servizi, previsto dal Regolamento del Personale, sia coperta da personale in servizio effettivo.
Art. 5 - Analisi dell’efficienza e dei risultati di gestione
1. Il Presidente dell’ADISU annualmente, in sede di approvazione del conto consuntivo, presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione che illustri l’analisi e la valutazione dei risultati raggiunti nell’anno dall’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università degli Studi del Sannio.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Art. 6 - Organizzazione del servizio economico finanziario
1.Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, oltre a curare la predisposizione di provvedimenti ed atti riferiti al servizio assegnatogli, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai responsabili dei vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
2.I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Economico Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
3.In assenza del Responsabile del Servizio Economico Finanziario le competenze attribuitegli sono assegnate al Responsabile dell’Unità di Coordinamento, e in assenza di quest’ultimo, al Direttore Amministrativo.
Art. 7 - Disciplina dei pareri di regolarità contabile
1.I pareri di regolarità contabile sui provvedimenti sono di competenza del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ovvero dell’addetto all’Ufficio Ragioneria, beneficiario dell’indennità compensativa per lo svolgimento dell’istruttoria amministrativa, tecnica e contabile, e sono apposti:
a) in calce al testo della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, quando richiesto;
b)sulle premesse delle determine degli altri soggetti. In questo caso il parere, anche in parte prestampato, dovrà essere sottoscritto almeno nell’originale.
2.I pareri dovranno essere rilasciati entro tre giorni, salvo i casi di urgenza.
Art. 8 - Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni
1. Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e tutti coloro che sono investiti di responsabilità nei procedimenti di accertamento delle entrate e di impegno per le spese, hanno l’obbligo di segnalare, per iscritto, al Direttore Amministrativo e all’Organo di revisione, tempestivamente, fatti, situazioni e valutazioni che comunque possano pregiudicare gli equilibri del bilancio.
2. Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ogni caso, entro il giorno 15 del mese di settembre di ogni anno, invierà al Direttore Amministrativo e all’Organo di revisione una dettagliata relazione al fine di evidenziare le eventuali iniziative atte ad assicurare la regolarità della gestione sotto il profilo degli equilibri del bilancio.
Art. 9 - Contabilità fiscale
1.Per le attività esercitate dall’Azienda attraverso la stipula di contratti, le scritture dovranno essere opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA, osservando le disposizioni in materia vigenti nel tempo, alle quali si fa espresso rinvio per ogni corretto adempimento dei conseguenti obblighi fiscali a carico dell’Azienda.
TITOLO III
BILANCIO DI PREVISIONE - PREDISPOSIZIONE
Art. 10 - Schema del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale
1.Entro il 15 luglio, tutti i Responsabili preposti ai vari servizi faranno pervenire al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, le proposte, gli obiettivi, i progetti ed i programmi nonché le proposte di previsioni, di entrata e di spesa, ed il quadro generale riassuntivo relativo all’esercizio successivo concernenti i servizi di rispettiva competenza.
2.Per ciascuna unità previsionale di base e per le contabilità speciali, gli stati di previsione indicano:
a)l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b)l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio cui il bilancio si riferisce;
c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza alcuna distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residui.
Tra le entrate di cui alla lettera c) è iscritto l’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
3.Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti in bilancio secondo i seguenti criteri:
a)in misura corrispondente alle obbligazioni che sono state già contratte nell’esercizio precedente e che scadono nell’esercizio cui il bilancio si riferisce;
b)nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività ed interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo, nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, all’assunzione di impegni di spesa;
c)in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi definiti dagli atti di programmazione del Consiglio di Amministrazione, restando esclusa ogni quantificazione basata su criteri incrementali della spesa storica.
4.Il quadro generale riassuntivo riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate per titoli ed i totali delle spese per funzioni obiettivo.
5.Entro il 10 ottobre di ogni anno, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, sentiti i responsabili di tutti i servizi, dovrà mettere a disposizione del Direttore Amministrativo lo schema di bilancio già compilato fino alla colonna relativa alle previsioni dell’anno in corso, aggiornate di tutte le variazioni apportate e corredato degli allegati previsti, nonché le proposte relative all’esercizio successivo.
6.Il bilancio pluriennale è formulato in termini di competenza ed assume come periodo di riferimento quello considerato dalla programmazione regionale e, comunque, un periodo non superiore al quinquennio e non inferiore al triennio. Esso è adottato annualmente in modo da consentire la sua scorrevolezza e la rideterminazione delle previsioni relative agli esercizi comuni al precedente bilancio pluriennale. Con riguardo a ciascuno degli esercizi considerati il bilancio pluriennale si compone degli stati di previsione, rispettivamente per l’entrata e per la spesa, e del quadro generale riassuntivo. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla realizzazione delle spese in esso contemplate, né autorizzazione alla contrazione dell’indebitamento da esso previsto.
Art. 11 - Predisposizione del bilancio preventivo
1.L’esercizio finanziario dell’ADISU coincide con l’anno solare.
2.Lo schema di bilancio annuale di previsione e la relazione sono predisposti dal Direttore Amministrativo e trasmessi entro il 20 ottobre al Collegio dei Revisori dei Conti che, entro 15 giorni dalla data di trasmissione, dovrà dare parere; il Consiglio di Amministrazione dovrà adottarli entro il 15 novembre dell’anno precedente quello cui si riferiscono. Il bilancio così approvato verrà trasmesso alla Giunta regionale della Campania per gli adempimenti successivi.
3.Il bilancio preventivo è formulato in termini di competenza e di cassa.
TITOLO IV
BILANCIO GESTIONALE – GRADUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN CAPITOLI
Art. 12 - Bilancio gestionale
1.Con il bilancio gestionale vengono ripartite le unità previsionali di base e le contabilità speciali in capitoli.
2.I capitoli riguardano l’oggetto dell’entrata e della spesa. I capitoli di spesa sono articolati in relazione alle diverse categorie economiche ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse alle strutture organizzative apicali, le quali sono affidate ai Responsabili competenti unitamente agli obiettivi fissati dall’organo politico.
3. I capitoli costituiscono l’unità elementare a cui sono imputati gli atti di gestione delle entrate e delle spese; essi costituiscono, ad eccezione di quelli relativi alle contabilità speciali, limite alla assunzione degli impegni ed alla emissione dei mandati di pagamento.
Art. 13 - Budget dei centri di responsabilità amministrativa
1. Il bilancio gestionale ha lo scopo di definire i budget dei centri di responsabilità amministrativa, che costituiscono indirizzo dell’organo politico nei confronti dei Responsabili delle strutture organizzative apicali, per l’attività amministrativa e gestionale di loro competenza.
2. I budget dei centri di responsabilità assegnati ai Responsabili delle strutture organizzative apicali indicano le risorse finanziarie, di personale, strumentali, ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi la cui attuazione spetta ai Responsabili nell’esercizio cui si riferisce il bilancio annuale.
3. Il Direttore Amministrativo può ridefinire i budget ove accerti, nel corso della gestione, situazioni conseguenti anche all’assestamento o a variazioni del bilancio annuale, che ne richiedono un adattamento.
4. I Responsabili delle strutture organizzative apicali, gli altri Responsabili ed il personale, assegnati a ciascuna struttura, sono individuati con provvedimento del Direttore Amministrativo.
Art. 14 - Predisposizione del bilancio gestionale
1.Il Direttore Amministrativo dovrà predisporre il bilancio gestionale nei trenta giorni successivi all’approvazione del bilancio di previsione.
Art. 15 - Contabilità e analisi dei costi
1.Al fine di consentire l’analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotte, nonché della gestione e delle decisioni organizzative, l’ADISU dell’Università degli Studi del Sannio può adottare un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo e per centri di responsabilità.
2.Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della formazione della programmazione, del progetto di bilancio annuale, del migliore impiego delle risorse, della valutazione tecnica dei costi dei provvedimenti e del sistema dei controlli interni. Questo sistema è organizzato sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, in quanto applicabile.
Art. 16 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1.Nel caso in cui il bilancio preventivo non sia stato approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce, l’esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato entro il 31 dicembre con delibera del Consiglio di Amministrazione, per una durata complessiva non superiore a quattro mesi.
Art. 17 - Fondo di riserva
1.Dovrà essere previsto in apposito capitolo della spesa corrente, un fondo di riserva, da utilizzare per spese impreviste e per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l’esercizio, il cui ammontare non potrà superare un dodicesimo delle spese correnti complessive inizialmente previste.
2.Ai prelevamenti dal fondo di riserva ed alla conseguente integrazione o istituzione di altre unità previsionali di base, provvede il Direttore Amministrativo con proprie determine.
Art. 18 - Finanziamenti con vincolo di destinazione
1.Con riferimento all’articolo 8 della Legge Regionale del 30/04/2002, n. 7, si precisa che i contributi ricevuti ancorché con vincolo di destinazione di spesa che non risultino impegnati e spesi nei due anni successivi al finanziamento stesso, possono essere utilizzati per perseguire gli obiettivi istituzionali dell’Azienda.
Art. 19 - Assestamento e variazioni ai bilanci
1. L’assestamento del bilancio annuale è adottato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo, entro il 30 settembre di ciascun anno. La relazione allegata:
a)dà atto della tenuta dell’equilibrio complessivo del bilancio;
b)valuta il grado di realizzazione delle finalità perseguite.
2. In relazione alle risultanze del rendiconto relativo all’esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce ed al fine di rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dal bilancio preventivo, l’assestamento provvede:
a)all’aggiornamento dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b)all’aggiornamento dei risultati dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce, con riguardo alle singole componenti che formano tali risultati;
c)all’aggiornamento della giacenza di cassa risultante all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce;
d)alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base che risultano necessarie, in relazione a quanto stabilito dalle precedenti lettere, per ristabilire l’equilibrio di bilancio;
e)a tutte le altre variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli relativi agli equilibri di bilancio.
3.Le variazioni di bilancio sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, nei casi di urgenza possono essere adottate dal Direttore Amministrativo e sottoposte a rettifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
4.Nessuna variazione ai bilanci può essere adottata dopo il 30 novembre dell’anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
TITOLO V
GESTIONE FINANZIARIA
Art. 20 - Procedimento di acquisizione delle entrate
1.L’acquisizione di tutte le entrate dell’Azienda passa attraverso le fasi dell’accertamento, della riscossione e del versamento.
2.Formano oggetto di accertamento le somme dovute all’Azienda dalla Regione Campania o da altri soggetti, sempreché la loro riscossione debba aver luogo entro il termine dell’esercizio.
3.L’accertamento è disposto dal Responsabile competente in materia.
4.La riscossione dell’entrata consiste nella percezione della relativa somma da parte del debitore ed è effettuata tramite il Cassiere.
5.Mediante emissione di reversale, sottoscritta dal Responsabile competente, si provvede ad imputare la somma incassata o da incassare nell’esercizio di riferimento, ai capitoli di bilancio gestionale ed all’atto di accertamento. L’incasso è effettuato anche in pendenza dell’emissione della relativa reversale e/o del relativo accertamento.
Art. 21 - Procedimento di realizzazione delle spese
1.La realizzazione di tutte le spese dell’Azienda passa attraverso le fasi dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento.
Art. 22 - Impegni di spesa
1. Gli impegni di spesa sono assunti con atto del Direttore Amministrativo e del Responsabile dell’Unità di Coordinamento di Servizi nei limiti degli stanziamenti di competenza iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio gestionale in corso.
2. L’atto di impegno costituisce accantonamento delle relative somme per le spese individuate e determina l’indisponibilità delle medesime per altri scopi.
3. Gli atti di impegno, definiti con «Determine», sono trasmessi, a cura del Direttore Amministrativo o del Responsabile dell’Unità di Coordinamento di Servizi al Responsabile del Servizio Economico Finanziario entro cinque giorni dall’adozione, previo accertamento della relativa copertura finanziaria come prevista dal precedente art.7.
4. Con l’approvazione del bilancio e delle successive variazioni, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti dell’anno cui il bilancio si riferisce, senza necessità di ulteriori atti, le spese correnti:
a)per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b)per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c)per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
d)per le spese correnti correlate ad accertamento di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
5. Durante la gestione possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali, entro il termine dell’esercizio non sia stata assunta obbligazione di spesa verso terzi, decadono e costituiscono economie di bilancio. Qualora alla prenotazione di impegno abbia fatto seguito l’avvio di procedure di scelta del contraente, le relative somme sono riscritte, per un solo esercizio, nella competenza del nuovo bilancio e conservano efficacia gli atti e i provvedimenti già adottati.
Art. 23 - Impegni di spesa sugli esercizi successivi
1.Sulla base delle disposizioni legislative vigenti, possono essere assunte obbligazioni sugli esercizi futuri nei limiti indicati dalla legge che li autorizza.
2.Per le spese da erogarsi in annualità, le decorrenze e le scadenze annuali debbono coincidere con le decorrenze e con le scadenze dell’obbligazione di pagamento delle annualità medesime. Il primo degli stanziamenti annuali costituisce il limite massimo per gli impegni della prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti degli esercizi futuri.
Art. 24 - Liquidazione delle spese
1. Mediante la liquidazione della spesa è verificata l’esigibilità del credito, è individuato il creditore ed è determinato l’esatto importo della somma da pagare, sulla base di idonea documentazione e dei titoli comprovanti il diritto del creditore stesso.
2. La liquidazione è disposta con atto del Responsabile competente, nei limiti dell’impegno a cui essa si riferisce e con separata imputazione, a seconda che il relativo pagamento sia da effettuarsi in conto competenza o in conto residui.
3. Nel caso in cui la spesa da liquidare ad estinzione dell’obbligazione risulti inferiore all’originario impegno assunto sulla competenza dell’esercizio, l’atto di liquidazione dichiara la relativa economia di impegno e dispone il disimpegno della somma, qualora l’impegno sia stato
Art. 25 - Ordinazione delle spese - Modalità di pagamento
1. L’ordinazione consiste nella disposizione impartita al Cassiere di provvedere al pagamento della spesa. Il pagamento di qualsiasi spesa deve essere disposto con l’emissione di regolare mandato di pagamento effettuato dal Responsabile competente, imputandolo agli originari impegni assunti sulla base di atti divenuti esecutivi, ovvero dichiarati immediatamente eseguibili. È ammesso, inoltre, il solo pagamento a mezzo del servizio di economato nel rigido rispetto delle procedure previste dal relativo regolamento.
2. I mandati di pagamento sono emessi, separatamente per competenza e residui, sulla base dell’atto di liquidazione e nei limiti dell’originario impegno e della disponibilità degli stanziamenti di cassa iscritti nei pertinenti capitoli di bilancio gestionale in corso.
3. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario.
4. Al pagamento delle spese provvede il Cassiere in base ai mandati di pagamento legittimamente emessi ed in conformità alla convenzione con cui il servizio è stato affidato.
5. I mandati di pagamento sono estinti secondo modalità idonee ad evitare la produzione di mandati inestinti alla fine dell’esercizio.
Art. 26 - Fondi Economali
1. Alle minute spese per il funzionamento e il mantenimento degli uffici dell’Azienda, all’acquisto di beni mobili di modico valore, nonché alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature si può provvedere mediante anticipazioni a favore dell’economo.
2. La tenuta dei registri economali, è disciplinata da apposito regolamento.
Art. 27 - Servizio di cassa dell’Azienda
1.La gestione del servizio di cassa dell’Azienda è disciplinata, relativamente alla riscossione dei trasferimenti statali e regionali, dalle norme statali e regionali vigenti in materia.
Art. 28 - Operazioni di riscossione
1. I modelli necessari per il rilascio delle quietanze di riscossione effettuate dal cassiere saranno forniti direttamente dall’Azienda. Il cassiere, tuttavia, potrà provvedersi direttamente tali modelli dopo averne concordato il contenuto con il servizio finanziario dell’Azienda. In questo ultimo caso non potrà richiedere alcun rimborso di spesa.
2. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate, con appositi elenchi, almeno ogni settimana.
3. La prova documentale delle riscossioni dovrà essere messa a disposizione dell’ufficio finanziario dell’Azienda che potrà controllarla o richiederne copia in qualsiasi momento.
4. Il Cassiere non può ricusare l’esazione delle somme che venissero pagate a favore dell’Azienda, rilasciandone ricevuta contenente, oltre all’indicazione della causa del versamento, la clausola espressa «salvi i diritti dell’ADISU dell’Università degli Studi del Sannio».
Art. 29 - Rapporti con il cassiere
1. I rapporti con il cassiere sono stabiliti e disciplinati: dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dall’apposita convenzione.
2. Le comunicazioni inerenti la gestione del bilancio, la situazione di cassa e le verifiche sull’andamento delle riscossioni e pagamenti, risultanti al cassiere e all’ufficio ragioneria, dalle rispettive scritture e registrazioni, possono essere effettuate utilizzando strumentazioni informatiche e relativi supporti magnetici.
Art. 30 - Verifiche di cassa
1.Il Responsabile del Servizio Finanziario può eseguire, in qualsiasi momento, verifiche di cassa.
Art. 31 - Notifica delle persone autorizzate alla firma
1. Le generalità dei Responsabili autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordinativi d’incasso, sono comunicate dal Direttore Amministrativo al Cassiere.
2. Con la stessa comunicazione dovrà essere depositata la relativa firma.
Art. 32 - Depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali
1. I prelievi e le restituzioni dei depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali saranno disposti con provvedimento del Responsabile del procedimento.
2. La restituzione delle somme alle ditte non aggiudicatarie sarà disposta immediatamente, in esecuzione del verbale di aggiudicazione.
3. Nei casi di aggiudicazione con riserva la restituzione del deposito alla seconda ditta sarà disposta solo dopo definite le rispettive procedure. Alle restituzioni dei depositi si provvederà con regolari mandati di pagamento.
Art. 33 - Minori entrate e residui attivi
1. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
2. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse.
Art. 34 - Economie di spese
1. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell’esercizio, costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
2. Sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza del nuovo esercizio le economie di spesa relative:
a)alle spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate;
b)alle spese di investimento;
c)alle prenotazioni di impegno che abbiano dato luogo all’avvio di procedure concorsuali di scelta del contraente o di selezione di studenti potenziali beneficiari di uno dei contributi previsti dalla L. n. 390/91.
3. La ricognizione delle somme di cui al comma 2 e l’iscrizione degli stanziamenti riportati nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dell’esercizio successivo, sono effettuati con delibera del Consiglio di Amministrazione, su istruttoria del Responsabile del Servizio Economico Finanziario.
Art. 35 - Residui passivi
1.Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate entro il termine dell’esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte.
2.Le somme di cui al precedente comma possono essere conservate nel conto dei residui, per non più di due anni successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di quattro anni per le spese in conto capitale.
3.Trascorso il termine di cui al comma precedente, le somme conservate nel conto residui e non pagate cadono in perenzione e costituiscono economie di spesa. E’ possibile, tuttavia, disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, di residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte di soggetti erogatori dei trasferimenti.
4.Per la reiscrizione dei residui perenti nel bilancio annuale di previsione si provvede mediante prelevamenti delle somme necessarie dal relativo fondo di riserva.
Art. 36 - Revisione dei residui
1.Entro il 28 febbraio di ogni anno, e comunque prima dell’approvazione del Rendiconto generale di cui al successivo art. 38, il Consiglio di Amministrazione provvede con propria delibera, dietro istruttoria del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2.Mediante il riaccertamento dei residui viene determinata la consistenza dei residui al primo gennaio e l’ammontare delle somme riscosse o pagate nel corso dell’esercizio precedente, quelle cancellate, perché non più dovute o realizzabili, quelle perenti nonché, quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3.La cancellazione totale o parziale dei residui attivi può avvenire esclusivamente dopo che siano stati esperiti tutti i tentativi per ottenerne la riscossione, a meno che, il costo per il loro recupero non superi l’importo del credito.
4.La cancellazione dal conto dei residui, o il non accertamento tra i residui dei crediti di limitato importo, ai sensi del precedente comma, comportano l’esonero da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata realizzazione delle relative entrate, comprese quelle di natura tributaria o concernenti sanzioni amministrative o pene pecuniarie.
TITOLO VI
SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTAZIONI
Art. 37 - Scritture contabili
1. L’Azienda tiene apposite scritture contabili di tipo finanziario.
2. Le scritture finanziarie rilevano, con riferimento ai capitoli di bilancio interessati:
a)per le entrate, le somme accertate, le somme rimaste da accertare, le reversali emesse in conto competenza ed in conto residui e le somme rimaste da incassare;
b)per le spese, le somme impegnate e quelle rimaste da impegnare, le somme liquidate e da liquidare, i mandati di pagamento emessi e da emettere in conto competenza ed in conto residui.
3. Le scritture patrimoniali sono tenute in conformità alle disposizioni regionali relative all’amministrazione del patrimonio.
4. All’ufficio preposto al servizio di contabilità oltre al bilancio, alla sua gestione ed al conto del bilancio, fanno capo le responsabilità in ordine alla regolare tenuta dei seguenti registri contabili:
a)mastro della contabilità;
b)registri degli inventari;
c)registri per il servizio economale;
d)registro delle fatture;
5. Per mastro della contabilità si intende un registro rilegato o a schede mobili, comprendente:
a)il giornale di cassa dell’entrata;
b)il mastro dell’entrata;
c)il carico dei ruoli;
d)il giornale di cassa della spesa;
e)il mastro della spesa;
6.Tutti i registri di cui al primo comma, anche se il servizio è informatizzato, dovranno
esporre, in ogni caso, i seguenti elementi:
a)giornale di cassa dell’entrata:
a.1 numero progressivo;
a.2 data di emissione;
a.3 riferimento al bilancio;
a.4 importo, distintamente per competenza e residui;
b) mastro dell’entrata:
b.1 riferimento al bilancio distintamente per la competenza e per i residui;
b.2 variazioni al bilancio;
b.3 estremi degli accertamenti;
b.4 elementi degli ordinativi emessi distintamente per la competenza e per i residui;
b.5 prospetto degli elementi da rilevare in consuntivo.
c)giornale di cassa della spesa:
c.1 numero progressivo;
c.2 data di emissione;
c.3 riferimento al bilancio;
c.4 importo, distintamente per competenza e residui;
c.5 pagamenti effettuati.
d)mastro della spesa:
d.1 riferimenti al bilancio distintamente per la competenza e per i residui;
d.2 variazioni al bilancio;
d.3 estremi degli impegni;
d.4 elementi dei mandati emessi distintamente per la competenza e per i residui;
d.5 prospetto degli elementi da rilevare in consuntivo.
Art. 38 - Rendiconto generale
1. Le risultanze della gestione sono dimostrate nel rendiconto generale annuale dell’Azienda.
2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria ed il conto generale del patrimonio.
3. Il rendiconto generale dell’Azienda dovrà essere predisposto entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce, inviato al Collegio dei Revisori dei Conti che nei 15 giorni successivi alla trasmissione esprime parere, approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo, ed inviato alla Regione ai sensi dell’art.5, comma 6 della L.R. n. 7/2000.
Art. 39 - Conto del bilancio
1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione.
2. Al fine della valutazione delle politiche dell’Azienda, il conto del bilancio è costruito sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base in modo da consentire la valutazione finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa, in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.
Art. 40 - Conto generale del patrimonio
1.Il conto generale del patrimonio espone i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio dell’Azienda al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Il conto del patrimonio deve, inoltre, contenere il necessario raccordo tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.
2.A tal fine, il conto generale del patrimonio indica i valori relativi:
a)alle attività ed alle passività finanziarie;
b)ai beni mobili ed immobili;
c)ad ogni altra attività e passività ed alle poste rettificative.
Art. 41 - Impianto, tenuta e aggiornamento degli inventari
1.L’impianto, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari sono affidati ai responsabili dei servizi individuati nei provvedimenti del Direttore Amministrativo relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 42 - Aggiornamento dei registri degli inventari
1. I registri degli inventari, nel corso dell’esercizio, dovranno essere costantemente aggiornati sulla scorta dei seguenti elementi:
a)acquisti e alienazioni;
b)interventi modificativi rilevabili dalla contabilità finanziaria (ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, ecc.) che incidano direttamente sul valore dei beni;
c)interventi modificativi non rilevabili dalla contabilità finanziaria (ammortamenti, rimanenze, ecc.).
2. Dagli inventari devono, comunque, essere rilevate tutte quelle variazioni che, direttamente o indirettamente, andranno ad incidere sul conto del patrimonio.
3. Sulle fatture relative all’acquisto di beni soggetti ad inventariazione dovranno essere annotati gli estremi della loro iscrizione nei registri degli inventari. Nessuna liquidazione potrà essere fatta in assenza degli estremi della detta annotazione.
4. Copia di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa per l’acquisto di beni da inventariare dovrà essere trasmessa all’economo per la conservazione.
Art. 43 - Categorie di beni non inventariabili
1.Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i seguenti beni:
a)la cancelleria e gli stampati di uso corrente;
b)gli attrezzi di lavoro in genere;
c)i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore ad € 100,00, esclusi quelli contenuti nella universalità dei beni.
TITOLO VII
CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
Sezione I - Controllo di gestione
Art. 44 - Funzioni del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e la economicità dell’azione amministrativa al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa.
Art. 45 - Struttura del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione, così come definito dall’art. 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, viene effettuato da apposita struttura organizzativa, nominata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il processo di controllo di gestione effettuato dalla struttura sopra menzionata si espleta in vari momenti:
a)concomitante: rappresenta quel momento del processo di controllo che si sviluppa nel corso di attuazione del programma al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi preventivamente stabiliti;
b)consuntivo: concerne la rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti;
c)di presentazione dei dati: consiste nel presentare i dati relativi ai risultati conseguiti confrontati con gli obiettivi programmati.
Art. 46 - Caratteristiche del controllo di gestione
1.Il controllo di gestione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a)globalità: deve comprendere l’intera attività organizzativa dell’azienda;
b)periodicità: l’attività di controllo, inteso come processo continuativo di rilevazione dei dati, deve consentire, almeno con periodicità semestrale, l’analisi dei dati raccolti;
c)tempestività: le informazioni rilevate sull’andamento gestionale dei servizi, in quanto rivolte alla valutazione ed alla individuazione delle scelte gestionali dell’azienda e, pertanto, finalizzate a correggere eventuali disfunzioni e/o inefficienze, deve pervenire al “nucleo di valutazione” di cui al successivo art. 48.
Art. 47 - Principi del controllo di gestione
1.I principi del controllo di gestione consistono:
a) controllo dei costi. Il controllo dei costi consiste nella rilevazione e nella valutazione sistematica dei costi sostenuti dall’Azienda in tutte le sue articolazioni, secondo i principi della contabilità finanziaria ed economica, allo scopo di determinarne la competenza, la responsabilità e la destinazione;
b) efficienza gestionale. L’analisi dei costi rilevati è finalizzata alla valutazione del grado di convenienza e di economicità dei sistemi gestionali dei servizi. L’efficienza gestionale, pertanto, viene valutata raffrontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti;
c)efficacia gestionale. La verifica della efficacia gestionale viene valutata in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti;
d) responsabilità (intesa come responsabilità attiva). Ogni Responsabile di servizio deve avere la possibilità di controllo dell’andamento dei costi in modo da poter incidere in maniera significativa sulla loro determinazione.
Sezione II - Attività di valutazione
Art. 48 - Struttura organizzativa di valutazione - Definizione
ABROGATO
Art. 49 - Composizione e nomina del nucleo di valutazione
ABROGATO
Art. 50 - Compiti del nucleo di valutazione
ABROGATO
Art. 51 - Funzionamento del nucleo di valutazione
ABROGATO
Art. 52 - Finalità della valutazione
ABROGATO
Art. 53 - Il controllo strategico
1. L’attività di valutazione e controllo strategico, qualora essa sia stata attribuita al nucleo, dovrà offrire al Consiglio di Amministrazione elementi di valutazione sullo stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche e, a richiesta, proposte ed indicazioni per le scelte programmatiche da effettuare.
2. Entro il mese di febbraio viene inviata una relazione generale al Consiglio di Amministrazione, come elemento di valutazione nell’approvazione del conto consuntivo e come supporto nella definizione della relazione previsionale e programmatica. Le richieste di chiarimenti ed integrazioni di elementi contenuti nella relazione, dovranno avvenire per il tramite del Presidente.
TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 54 - Leggi ed atti regolamentari
1.Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
a) le leggi ed i regolamenti regionali;
b) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.
Art. 55 - Pubblicità del regolamento
1.Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 56 - Entrata in vigore del presente regolamento
1.Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2.Copia del presente regolamento verrà inviato al Settore Ricerca Scientifica della Giunta Regionale della Campania.
I N D IC E
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Principi generali
Art. 3 – Pubblicità degli atti
Art. 4 – Strutture di gestione
Art. 5 – Analisi dell’efficienza e dei risultati di gestione
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Art. 6 – Organizzazione del servizio economico finanziario
Art. 7 – Disciplina dei pareri di regolarità contabile
Art. 8 – Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni
Art. 9 – Contabilità fiscale
TITOLO III
BILANCIO DI PREVISIONE – PREDISPOSIZIONE
Art. 10 – Schema del bilancio di previsione
Art. 11 – Predisposizione del bilancio preventivo
TITOLO IV
BILANCIO GESTIONALE – GRADUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN CAPITOLI
Art. 12 – Bilancio gestionale
Art. 13 – Budget dei centri di responsabilità amministrativa
Art. 14 – Predisposizione del bilancio gestionale
Art. 15 – Contabilità e analisi dei costi
Art. 16 – Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
Art. 17 – Fondi di riserva
Art. 18 – Finanziamenti con vincolo di destinazione
Art. 19 – Assestamento e variazioni ai bilanci
TITOLO V
GESTIONE FINANZIARIA
Art. 20 – Procedimento di acquisizione delle entrate
Art. 21 – Procedimento di realizzazione delle spese
Art. 22 – Impegni di spesa
Art. 23 – Impegni di spesa sugli esercizi successivi
Art. 24 – Liquidazione delle spese
Art. 25 – Ordinazione delle spese - Modalità di pagamento
Art. 26 – Fondi Economali
Art. 27 – Servizio di tesoreria dell’Azienda
Art. 28 – Operazioni di riscossione
Art. 29 – Rapporti con il Cassiere
Art. 30 – Verifiche di cassa
Art. 31 – Notifica delle persone autorizzate alla firma
Art. 32 – Depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali
Art. 33 – Minori entrate e residui attivi
Art. 34 – Economie di spese
Art. 35 – Residui passivi
Art. 36 – Revisione dei residui
TITOLO VI
SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTAZIONI
Art. 37 – Scritture contabili
Art. 38 – Rendiconto generale
Art. 39 – Conto del bilancio
Art. 40 – Conto generale del patrimonio
Art. 41 – Impianto, tenuta e aggiornamento degli inventari
Art. 42 – Aggiornamento dei registri degli inventari
Art. 43 – Categorie di beni non inventariabili
TITOLO VII
CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
Sezione I – Controllo di gestione
Art. 44 – Funzioni del controllo di gestione
Art. 45 – Struttura del controllo di gestione
Art. 46 – Caratteristiche del controllo di gestione
Art. 47 – Principi del controllo di gestione
Sezione II - Attività di valutazione
Art. 48 – Struttura organizzativa di valutazione – Definizione
Art. 49 – Composizione e nomina del nucleo di valutazione
Art. 50 – Compiti del nucleo di valutazione
Art. 51 – Funzionamento del nucleo di valutazione
Art. 52 – Finalità della valutazione
Art. 53 – Il controllo strategico
TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 54 – Leggi ed atti regolamentari
Art. 55 – Pubblicità del regolamento
Art. 56 – Entrata in vigore del presente regolamento
Approvato con verbale n° 7 del Consiglio di Amministrazione 2009/2012 nella seduta del 07 settembre 2009.
Il Presidente
Prof. Paolo Ricci





