Regolamento per la fruizione del servizio mensa anno 2010
REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA ANNO 2010
(Approvato dal C.d.A nella seduta del 21 Dicembre 2009 verbale n° 11/2009 )
Art. 1
PRINCIPI GENERALI
In conformità ai criteri fissati dalla Regione Campania nelle deliberazioni n° 1168 del 30 giugno 2009 e n° 1329 del 31 luglio 2009 ed a quanto disposto nel D.P.C.M. emanato in data 9 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla L.R. n° 21 del 3 settembre 2002, il servizio di ristorazione è rivolto alla generalità di studenti Italiani e Stranieri (in regola con il permesso di soggiorno) regolarmente iscritti ad un corso di studio per l'Anno Accademico 2009/2010 presso l'Università degli Studi del Sannio e presso il Conservatorio Musicale “Nicola Sala” di Benevento.
Possono, altresì, accedere al servizio gli studenti di ogni nazionalità temporaneamente in sede per motivi di studio:
1) studenti iscritti ad altre Università Italiane e Straniere nonché iscritti ad altri Conservatori Musicali, che si trovino nell'Università degli Studi del Sannio e nel Conservatorio Musicale di Benevento per motivi di studio ;
2) studenti partecipanti ai programmi di mobilità internazione (Erasmus, Socrates ecc)
Per l’anno 2010, ai fini della tariffazione del Servizio Mensa, nelle sue diverse tipologie di erogazione, sono individuate due categorie :
PRIMA CATEGORIA : Fanno parte della prima categoria tutti gli studenti che si trovano nelle condizioni di reddito e di merito per accedere ai concorsi a benefici a domanda individuale (Borsa di Studio), ma che non abbiano presentato tale domanda.
Appartengono a tale categoria anche gli studenti iscritti al primo anno risultati idonei e non vincitori nella graduatoria della borsa per l'Anno Accademico 2009/2010.
Alla prima categoria appartengono, altresì, gli apolidi, i rifugiati politici e gli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, dai paesi in stato di belligeranza nonchè gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente Poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, se in possesso del solo requisito di merito richiesto per accedere ai concorsi a benefici a domanda individuale, nonché gli iscritti ad un Corso di Dottorato di Ricerca se in possesso della sola condizione di reddito per accedere ai concorsi a benefici a domanda individuale.
Il servizio verrà fruito dagli studenti di questa categoria al costo di € 2,00 per pasto tradizionale ed € 1,50 per pasto alternativo ( fast-food, cestino o similari ) .
SECONDA CATEGORIA : Questa categoria comprende tutti gli studenti non rientranti nella prima.
Il servizio mensa è fruito dagli studenti di questa categoria al costo di € 3,00 euro per pasto tradizionale ed € 2,50 euro per pasto alternativo ( fast-food, cestino o similari).
Sono inclusi in questa categoria gli studenti stranieri che a vario titolo (Erasmus/Socrates, ecc.) frequentino corsi presso gli Atenei della Campania, gli studenti “esclusi” nella graduatoria della Borsa di Studio Anno Accademico 2009/2010 e gli studenti iscritti per il conseguimento di un altro titolo di studio del medesimo livello di quello di cui già sia in possesso.
La documentazione dovrà essere presentata secondo le indicazioni dell’art. 4.
L’ADISU si riserva la facoltà, nelle more della definizione delle graduatorie definitive, in forza del principio dell’economicità aziendale, di consentire a tutti gli studenti dell’UniSannio la fruizione del servizio mensa in base al costo previsto per la seconda categoria di tariffazione del Servizio stesso;
L’ADISU si riserva, altresì, la facoltà di escludere dalla frequentazione della Mensa le persone che violano le norme del presente regolamento o che si rendono responsabili di atti dannosi al servizio stesso (es: furti, danneggiamento beni, utilizzo non personale del tesserino mensa, ecc….)
ART. 2
REQUISITI DI MERITO PER ACCEDERE ALLA PRIMA CATEGORIA SULLA BASE DEL BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2009/2010
Per l’accesso alla prima categoria, sulla scorta di quanto stabilito dal bando di concorso per l'assegnazione di Borse di Studio universitarie approvato dal C.d.A. nella seduta del 23 luglio 2009, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di merito:
PRIMI ANNI – ANNO ACCADEMICO 2009/2010
- Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dal primo anno di immatricolazione che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all’art. 3 del presente regolamento, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n°509, art. 6, comma 1 e successive integrazioni e modificazioni o dalla legge 508/99 per le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.
- Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea specialistica, esclusi quelli a ciclo unico, per un periodo di cinque semestri, a partire dal primo anno di iscrizione, che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all’art. 3 del presente regolamento, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dal rispettivo ordinamento didattico, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n°509, e successive integrazioni e modificazioni o dalla legge 508/99 per le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti.
Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione, che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all’art.3 del presente regolamento, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO – ANNO ACCADEMICO 2009/2010
Al fine di determinare il diritto al pagamento del servizio mensa in prima categoria per gli iscritti agli anni successivi al primo, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
- Per i Corsi di Laurea attivati dopo l’attuazione del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n° 509, modificato dal D.M. del 22 ottobre 2004, 270 e dalla Legge n° 508/99 per le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, aver acquisito 25 crediti entro il 10 agosto 2009, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi;
b) per il terzo anno, aver acquisito 80 crediti entro il 10 agosto 2009;
c) per il settimo - ultimo semestre, aver acquisito 135 crediti entro il 10 agosto 2009.
I crediti valutabili sono quelli completamente acquisiti e non le loro frazioni.
Per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, aver acquisito 25 crediti entro il 10 agosto 2009, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi;
b) per il terzo anno, aver acquisito 80 crediti entro il 10 agosto 2009;
c) per il quarto anno, aver acquisito 135 crediti entro il 10 agosto 2009;
d) per il quinto anno, aver acquisito 190 crediti entro il 10 agosto 2009;
e) per l’ulteriore semestre, aver acquisito 245 crediti entro il 10 agosto 2009.
- Per il conseguimento dei predetti requisiti di merito, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”, maturato sulla base dell’anno di corso frequentato e con le seguenti modalità:
- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici del secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici del terzo anno;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici degli anni accademici successivi.
La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento, può essere utilizzata in quelli successivi.
- Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, per i Corsi di Laurea Magistrale - Specialistica, esclusi quelli a ciclo unico, i benefici sono attribuiti a coloro che presentino la seguente situazione di merito:
a) per il secondo anno, aver acquisito 30 crediti entro il 10 agosto 2009;
b) per l’ultimo semestre, aver acquisito 80 crediti entro il 10 agosto 2009;
- Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.
- Per il conseguimento dei predetti requisiti di merito, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.
- I crediti di cui al comma precedente, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente.
- Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, ove previsto, dei corsi di specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione e di dottorato di ricerca, devono possedere i requisiti necessari per l’ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti didattici.
- Per gli studenti portatori di handicap con disabilità non inferiore al 66%, i requisiti di merito riportatati ai punti precedenti, sono determinati con una riduzione pari al 40%.
- Gli studenti che durante la propria carriera universitaria hanno effettuato passaggi di ordinamento didattico, di corso di laurea, trasferimenti, o siano stati iscritti in qualità di fuori corso intermedio o ripetente (per gli iscritti ai corsi di laurea attivati prima del D.M.509/99), potranno essere inseriti nella prima categoria se in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
non aver cumulato, dalla prima immatricolazione, un numero di anni di iscrizione, compreso quello relativo all’A.A. 2009/2010, superiore a quanto previsto all’art. 1 del bando di concorso per le borse di studio 2009/2010;
aver superato il numero minimo di annualità o di crediti, con riferimento non all’anno in cui risultino iscritti per il 2009/2010 ma all’anno di permanenza nell’Università, compreso l’anno accademico suddetto
ART. 3
REQUISITI DI REDDITO PER ACCEDERE ALLA PRIMA CATEGORIA SULLA BASE DEL BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2009/2010.
3.1 - La condizione economica dello studente è individuata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n° 130.
Ai sensi dell’art.3, comma 1 dello stesso decreto, sono previste, come modalità integrative di selezione, l’Indicatore della situazione economica all’estero e l’indicatore della situazione patrimoniale all’estero, di cui al successivo comma 2.7.
3.2 - Nucleo familiare - Per la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 1999, n° 221 e successivo del 4 aprile 2001, n° 242.
3.3 - Studente “indipendente” dal nucleo familiare d’origine - Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109, art. 3 comma 2/bis e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
a) - residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) - redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati del candidato e/o eventuale coniuge, da almeno due anni rispetto alla data della domanda, non inferiore a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
In caso contrario lo studente, pur non vivendo nella famiglia di origine, per poter concorrere, dovrà presentare l’attestazione ISEE della famiglia d’origine, tenendo conto della condizione economica dello stesso nucleo per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.
Lo studente orfano di entrambi i genitori non costituisce “nucleo familiare indipendente”.
3.3.1 - Per gli studenti che rivestono lo “status” di religioso in comunità, che non assolvono alle due condizioni precedentemente riportate, si fa riferimento alla somma dei redditi prodotti dai componenti la comunità stessa ed ai relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza, di cui al DPR 30 maggio 1989, n° 223, rilasciato dal Comune competente per territorio.
3.4 - Nucleo familiare dottorandi - Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109, art. 3 – comma 2/bis e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico.
Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al precedente punto 2.3.
3.5 - In caso di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.
Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei familiari, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare e la situazione economica del richiedente il beneficio sono integrate con quelle di entrambi i genitori.
3.6 - Valutazione dei redditi dei fratelli - Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109, art. 3 - comma 2/bis e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente, facenti parte del nucleo familiare, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo, nella misura del 50% (ISEEU).
3.7 - L’indicatore della condizione economica equivalente all’estero è calcolata come la somma dei redditi percepiti all’estero e del 20% dei patrimoni posseduti all’estero che non siano stati già inclusi nel calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del decreto legge 28/06/1990, n° 167, art.4 - comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4/8/1990, n° 227 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.8 - L’indicatore della Situazione Reddituale è definito dalla somma dei seguenti redditi (cfr. parte I° tabella 1 allegata al decreto legislativo 109/98 e successive integrazioni e modificazioni):
- Reddito complessivo ai fini Irpef quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.
- Redditi delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.
- Redditi percepiti all’estero secondo quanto fissato al punto 2.7.
3.8.1 - Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino alla concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare, pena la non valutazione, gli estremi del contratto di locazione registrato.
3.9 - L’indicatore della Situazione Reddituale è combinato con l’indicatore della Situazione Patrimoniale, nella misura del 20% dei valori patrimoniali definiti come segue:
a) patrimonio immobiliare
- fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell’imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre 2008, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d’imposta considerato;
- fabbricati localizzati all’estero detenuti al 31 dicembre 2008 (limitatamente alle sole abitazioni), valutati sulla base del valore convenzionale di 500,00 € al metro quadrato.
Dal valore così determinato, si detrae l’ammontare del debito residuo al 31 dicembre 2008 per i mutui contratti per l’acquisto dell’immobile, fino alla concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto – se più favorevole e fino a concorrenza – il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell’abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di cui al punto 2.8.1.
b) patrimonio mobiliare
L’individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando un unico ammontare complessivo al 31 dicembre 2008. A tal fine la valutazione dell’intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali così come riportati nelle indicazioni alla compilazione della dichiarazione.
Patrimoni mobiliari posseduti all’estero, valutati sulla base del tasso di cambio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del decreto legge 28/6/1990, n° 167, art.4 – comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4/8/1990, n° 227 e successive modificazioni ed integrazioni.
Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al punto 2.8.
3.10 - L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l’indicatore di cui ai punti precedenti (Indicatore Situazione Reddituale più 20% Indicatore Situazione Patrimoniale) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare:
Numero dei componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all’art.3, comma 3 della legge 5/2/1992, 104 o di invalidità superiore al 66%;
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
3.11 - Per l’accesso alla prima categoria, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato come fissato al comma precedente, sommato con l’indicatore della situazione economica all’estero, non potrà superare il limite di €uro 14.500,00.
3.11.1 - Ai sensi del decreto legislativo 31/3/1998, n°109, art. 3 – comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni sono comunque inseriti nella seconda categoria, gli studenti per i quali l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite di €uro 24.500,00.
3.12 - Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio presi in considerazione ai fini del calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero.
3.13 – In presenza di attestazione I.S.E.E. pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti a IRPEF), oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell’anno 2008, gli studenti sono tenuti obbligatoriamente a dichiarare e quantificare i mezzi con i quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.
ART. 4
DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA
Tutti gli studenti che intendono usufruire del servizio mensa in qualità di beneficiari della PRIMA CATEGORIA, dovranno produrre apposita domanda sul modello predisposto dall’Azienda, allegando l’attestazione I.S.E.E. relativa ai redditi prodotti nell’anno 2008.
Al fine di ottenere l’attestazione I.S.E.E., lo studente o un suo familiare dovrà produrre la Dichiarazione Sostitutiva Unica, resa ai sensi del citato D.Leg.vo n.109/98 e successive integrazioni e modificazioni, presso:
- i C.A.F.( Centri di Assistenza Fiscale) presenti sul territorio nazionale;
- il proprio Comune;
- una sede INPS.
Il rilascio dell’attestazione I.S.E.E. può non avvenire in tempo reale, ma entro dieci giorni dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (il modello è reperibile sul sito www.inps.it),pertanto si consiglia di provvedere all’acquisizione dell’attestato ISEE per i redditi 2008, al più pesto possibile, in modo da esserne già in possesso all’atto della presentazione della domanda di inserimento nella prima fascia di tariffazione.
Per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica è necessario avere a disposizione la seguente documentazione:
a) documento di identità non scaduto;
b) Dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti presenti nel nucleo familiare (ivi compresi i minori) e le loro eventuali attività. Nel caso che nel nucleo familiare vi siano soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%, idonea certificazione dello stato di invalidità rilasciata dall’Ente attestante;
c) ASL di appartenenza ;
d) Contratto di locazione nel caso in cui il nucleo familiare risieda in casa in fitto e importo annuale del
canone pagato; estremi della registrazione ( ufficio, data e numero di registrazione);
e) Per i redditi prodotti nel 2008, Mod. Unico 2009 (comprensivo di tutti i quadri) o Mod. 730/2009 (comprensivo di tutti i quadri) o Mod. CUD 2009 (per tutti i componenti del nucleo familiare);
f) Per il patrimonio mobiliare (per tutti i componenti del nucleo familiare): la consistenza al 31 dicembre 2008 nonché il codice ed il nome di chi lo gestisce (banca, Posta, etc.);
g) Per il patrimonio immobiliare (per tutti i componenti del nucleo familiare ):- dati catastali di tutti i cespiti ;
la quota percentuale posseduta; il valore del bene ai fini ICI al 31 dicembre 2008; ammontare dell’eventuale mutuo residuo al 31 dicembre 2008, eventualmente presente su ciascun cespite.
• Gli studenti stranieri, apolidi, rifugiati politici, nonché quelli provenienti da paesi in via di sviluppo o in stato di belligeranza, dovranno presentare comunque il modello predisposto, compilando solo la parte relativa ai dati dello studente e, per quelli di anni successivi al primo, la situazione di merito.
• Gli studenti appartenenti alla seconda fascia, non devono presentare il modello predisposto e, per l’utilizzo del servizio, dovranno dimostrare la qualità di aventi diritto, esibendo fotocopia del versamento delle tasse universitarie in uno con un documento di riconoscimento valido.
Gli studenti presenteranno domanda avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi e per l’effetto del D.P.R. n° 445/2000.
La sottoscrizione delle autocertificazioni non è soggetta ad autenticazione, ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Il tesserino mensa è strettamente personale ed in nessun caso è consentita l’utilizzazione da parte di persona diversa dall’intestatario. Nel caso che il tesserino fosse trovato in possesso di persona diversa dal titolare, l’ADISU si riserva la facoltà di applicare i provvedimenti previsti dall’ultimo comma dell’art.1 del presente regolamento nei confronti del titolare e del possessore, ovvero di adottare provvedimenti ritenuti opportuni.
ART. 5
TERMINI
La domanda, completa dell’attestazione ISEE, dovrà essere recapitata, pena l’esclusione,direttamente al Servizio Amministrativo dell’Adisu entro e non oltre il 1 marzo 2010.
ART. 6
ACCERTAMENTI E SANZIONI
L’ADISU controllerà la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti svolgendo le verifiche necessarie.
In particolare al fine della determinazione delle reali condizioni economiche e dello stato di bisogno del nucleo familiare dello studente aspirante al contributo, l’Ente si riserva di richiedere all’Amministrazione Finanziaria l’effettuazione di controlli e verifiche, anche a campione, (che interesseranno annualmente il 5% dei beneficiari), ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3 della legge 390/91, rimettendo poi all’Autorità Giudiziaria gli atti relativi per quegli studenti che, al fine di fruire dei servizi, abbiano prodotto dichiarazioni personali o di congiunti risultate false o non veritiere.
Tali studenti saranno, altresì, soggetti ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perderanno il diritto di ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato (art. 23 , legge 390/91).
Al fine di assicurare il rispetto dei termini per l’erogazione del contributo, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti potranno essere eseguiti anche successivamente all’erogazione dei benefici.
ART. 7
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla elaborazione delle graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio universitarie di cui alla Legge 390/91. La resa dei dati è obbligatoria per la partecipazione al concorso e, la mancata presentazione, comporta l’esclusione dal concorso medesimo.
I dati possono essere comunicati all’Amministrazione Finanziaria e all’Università; i dati riparametrati di reddito e i dati finali di merito, necessari alla formulazione delle graduatorie e alla sua trasparenza, sono pubblici.
I dati oggetto delle procedure disciplinate dal presente regolamento saranno trattati nel rispetto delle previsioni del D.Lvo 196/2003.
ART. 8
ACCESSO AL SERVIZIO DEGLI STUDENTI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI BORSA DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO 2009/2010
Conseguentemente agli esiti del concorso borse di studio per l’A.A. 2009/2010, si indicano a titolo esplicativo le seguenti categorie:
a) STUDENTI VINCITORI DI BORSA, accedono al servizio gratuitamente in conformità delle richieste di pasti e/o cestini formulate nella domanda di borsa di studio (con detrazione sull’entità della borsa, ad esempio, della somma di € 700,00 per il pasto completo tradizionale ed € 540,00 per il pasto alternativo)
b) STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO RISULTATI IDONEI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA BORSA E CHE NON LA OTTENGANO PER ESAURIMENTO DEI FONDI, accedono al servizio gratuitamente in conformità delle richieste di pasti e/o cestini formulate nella domanda di borsa di studio.
c) STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO, RISULTATI IDONEI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA BORSA E CHE NON LA OTTENGANO PER ESAURIMENTO DEI FONDI, accedono al servizio con inserimento d’ufficio nella prima categoria ( € 2,00 per pasto tradizionale ed € 1,50 per pasto alternativo ( fast-food, cestino o similari ).
ART. 9
DISPOSIZIONI FINALI
Subordinatamente al soddisfacimento del primario fine istituzionale, l'ADISU può ammettere a fruire del servizio di ristorazione anche altri utenti, attraverso la stipula di convenzioni, tra cui: il personale Docente e Tecnico ed Amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi del Sannio, i Borsisti Italiani e Stranieri, i Contrattisti, i Professori a contratto dell'Università degli Studi del Sannio, i titolari di assegni di Ricerca, altri soggetti che svolgano attività didattica presso l'Università degli Studi del Sannio, altri soggetti che offrano occasioni di svolgimento di attività ricreative, sportive, o comunque di rimozione degli ostacoli al diritto allo studio per gli studenti dell'Università degli Studi del Sannio.
La convenzione dovrà prevedere il rimborso del costo effettivo del singolo pasto, nonché una liberatoria per l’Adisu da qualsiasi responsabilità per sinistri o intossicazioni alimentari subiti dai fruitori del servizio mensa in regime di convenzione e, nel caso di gruppi numerosi, un orario d’accesso alla mensa compatibile con l’affluenza degli studenti dell'Università degli Studi del Sannio.
ART. 10
NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa emanata dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania per gli argomenti trattati.





