Regolamento unico per contributi
REGOLAMENTO UNICO PER CONTRIBUTI
ART. 1 – PREMESSA
1. L’Azienda per il diritto allo studio universitario dell’Università degli Studi del Sannio – Benevento, di seguito Azienda, disciplina con il presente regolamento, ai sensi dell’art. 21, secondo comma, lettera g), della Legge Regionale n. 21/2002, tutte le forme di contributo e di sostegno finanziario alle iniziative che consentono la concreta attuazione delle funzioni assegnatele dalla citata Legge Regionale, con eccezione di quelle sottoposte a particolari vincoli normativi e per le quali sussiste apposita disciplina regionale, nazionale o comunitaria.
ART. 2 – INIZIATIVE FINANZIABILI
1. Nel rispetto della programmazione annuale regionale, dei piani annuali e pluriennali aziendali e nei limiti degli stanziamenti ricevuti per il proprio funzionamento, l’Azienda può, tramite avviso o bando pubblico o su progetto a finanziamento diretto, integralmente o in parte, finanziare, concedere contributi e riconoscere benefici per iniziative a favore degli studenti aventi ad oggetto:
attività culturali, ricreative e sportive;
elaborati finali di tesi;
viaggi di studio;
escursioni didattiche;
interventi a favore di studenti diversamente abili;
interventi multimediali;
informazione e orientamento al lavoro;
ogni altra attività atta a realizzare il diritto allo studio universitario in quanto compatibile con la normativa nazionale e con la programmazione regionale.
2. Ai fini del presente articolo rientrano tra le attività di cui alla lettera a) del primo comma:
convegni e eventi letterari,
mostre ed esposizioni artistiche o cinematografiche;
rappresentazioni teatrali;
concerti, eventi musicali;
eventi o manifestazioni sportive;
pubblicazioni cartacee e digitali di carattere didattico, divulgativo, informativo.
ART. 3 – SOGGETTI DESTINATARI
1. Possono fare domanda e partecipare alle selezioni degli avvisi o bandi pubblici per le iniziative previste all’art. 2 con la lettera a) i soggetti indicati dal quarto comma dell’art. 16 della Legge Regionale n. 21 del 2002: Associazioni studentesche, Cooperative studentesche, Liste presentate alle elezioni studentesche per la nomina di rappresentanti negli organismi universitari e dell’ADISU, costituite da studenti dell'Università degli Studi del Sannio, da studenti del locale Conservatorio Musicale, da studenti di entrambe le predette Istituzioni. I bandi e gli avvisi pubblici possono essere riservati anche solo ad alcuni dei predetti soggetti in relazione alla tipologia di attività per cui è offerto il contributo, alla disciplina prevista dalle Istituzioni di riferimento, Università e Conservatorio Musicale, all’organizzazione complessiva universitaria nonché alle condizioni di sviluppo dell’associazionismo studentesco locale.
2. Possono fare domanda e partecipare alle selezioni degli avvisi o bandi pubblici per le iniziative previste all’art. 2 con le lettere b), c), d), e): singoli studenti dell'Università degli Studi del Sannio e del locale Conservatorio Musicale.
3. Ai fini del concreto esercizio della funzione di raccordo e di collaborazione, prevista dalla vigente normativa regionale, con l’Università del Sannio e con il locale Conservatorio Musicale, possono proporre, solo su invito dell’Azienda, progetti a finanziamento diretto per tutte le iniziative di cui al precedente art. 2 le Facoltà dell’Università degli Studi del Sannio e il Consiglio Accademico del locale Conservatorio Musicale.
ART. 4 – CRITERI DI SELEZIONE
1. L'Azienda opererà la selezione delle iniziative, solo dopo aver accertato l’esistenza dei requisiti di ammissibilità alla selezione previsti da leggi regionali o normative aziendali ovvero dai singoli bandi e dagli avvisi pubblici, sulla base dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità e tenendo conto specificamente:
per le attività di cui alla lettera a) dell’art. 2, del criterio, con riferimento ai soggetti proponenti, della rappresentatività, e, con riferimento al contenuto della attività prevista, del coinvolgimento del maggior numero di studenti, della interdisciplinarietà, della originalità, della rilevanza culturale e territoriale;
per le attività di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 2, dei criteri del merito universitario e delle condizioni economiche;
per le attività di cui alla lettera e) dell’art. 2, dei criteri del grado di disabilità, del merito universitario e delle condizioni economiche.
2. L'Azienda opererà il finanziamento diretto dei progetti presentati dalle Facoltà dell’Università degli Studi del Sannio e dal Consiglio Accademico del locale Conservatorio Musicale sulla base dei predetti principi di imparzialità, trasparenza ed economicità e verificando il rispetto sostanziale dei criteri di cui al primo comma del presente articolo, in concreto applicabili per l’iniziativa proposta.
3. In ogni caso i progetti e le iniziative dovranno prevedere quale beneficiario reale delle attività previste lo studente.
ART. 5 – SELEZIONE DELLE INIZIATIVE
Le iniziative saranno esaminate e selezionate, di norma, dalla Direzione Amministrativa dell'ADISU – Università degli Studi del Sannio.
Il Direttore Amministrativo ha facoltà di nominare una Commissione composta da personale dell’Università degli Studi del Sannio e da Studenti dell’Unisannio secondo gli indirizzi del C.d.A., per l’esame e la selezione delle iniziative oggetto del presente regolamento.
Il progetto dovrà essere corredato dal programma dettagliato dell’iniziativa e dal piano o bilancio preventivo delle spese che si prevede di sostenere o, se si tratta di attività per necessità già realizzate o ammissibili per previsione di bando, che si sono sostenute.
Per le iniziative di cui all’art. 2, lettere a), b), c), d) ed e) i requisiti di ammissibilità alla selezione e i criteri di selezione sono disciplinati, nel rispetto del precedente art. 4, dal bando o dall’avviso pubblico.
Per i progetti a finanziamento diretto presentati dalle Facoltà dell’Università degli Studi del Sannio e dal Consiglio Accademico del locale Conservatorio Musicale le condizioni di finanziamento sono indicati nell’invito aziendale.
ART. 6 – EROGAZIONE DI ANTICIPI
1. L’Azienda può prevedere anticipi finanziari per le iniziative e i progetti approvati, in modo da consentire un celere avvio delle attività previste. Nel caso in cui l’attività ammessa al contributo non possa essere realizzata, il soggetto destinatario del contributo ha l’obbligo di restituire l’anticipo senza indugio e comunque entro il termine fissato dal bando o previsto dall’invito dell’Azienda.
ART. 7 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
Il soggetto destinatario del contributo ha l’obbligo, pena decadenza del saldo del contributo e rimborso delle quote già percepite, di:
dare adeguata pubblicità del contributo ricevuto secondo le modalità indicate dall’Azienda;
fornire trasparente, chiara e puntuale rendicontazione con relazioni, note e reportistiche adeguate che illustrino lo svolgimento della attività, le ricadute in termini di benefici finali reali ottenuti dagli studenti, le spese sostenute.
ART. 8 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente della Repubblica Italiana e della Regione Campania e vigente in materia di diritto allo studio universitario ed alle disposizioni generali che regolano l’assistenza universitaria presso l’ADISU – Università degli Studi del Sannio.
ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Tutti i precedenti regolamenti che disciplinano le attività di cui all’art. 2 sono abrogati.





